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Ordinanza

Ordinanza n. 1657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 23 febbraio 2026, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati appellati)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Difesa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo non emergono gli specifici motivi di appello né l'oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento al presupposto del pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, impregiudicata ogni altra valutazione in rito e nel merito, non fosse dimostrato il pericolo di danno grave e irreparabile in relazione all'attività necessaria per dare esecuzione alla sentenza appellata. Non è stata quindi anticipata alcuna valutazione sulla fondatezza dell'appello o sulle altre questioni processuali e sostanziali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per difetto del pericolo di danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado richiede la dimostrazione di un pericolo di danno grave e irreparabile riferito all'esecuzione della sentenza; in mancanza di tale presupposto, l'istanza deve essere respinta, senza necessità di definire le ulteriori questioni di rito o di merito.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare può essere pronunciato impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza dell'appello e sulle questioni processuali, non comportando una decisione anticipata sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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