Ordinanza n. 1657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 23 febbraio 2026, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (privati appellati)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Difesa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo non emergono gli specifici motivi di appello né l'oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento al presupposto del pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza appellata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, impregiudicata ogni altra valutazione in rito e nel merito, non fosse dimostrato il pericolo di danno grave e irreparabile in relazione all'attività necessaria per dare esecuzione alla sentenza appellata. Non è stata quindi anticipata alcuna valutazione sulla fondatezza dell'appello o sulle altre questioni processuali e sostanziali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per difetto del pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado richiede la dimostrazione di un pericolo di danno grave e irreparabile riferito all'esecuzione della sentenza; in mancanza di tale presupposto, l'istanza deve essere respinta, senza necessità di definire le ulteriori questioni di rito o di merito.
- Il rigetto dell'istanza cautelare può essere pronunciato impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza dell'appello e sulle questioni processuali, non comportando una decisione anticipata sul merito della controversia.
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