Sentenza del 02/02/2021 n. 2218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso traeva origine da cartelle di pagamento per imposte relative agli anni 1990-1992. In primo grado la CTP di Catania aveva accolto il contribuente ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo (termini di iscrizione a ruolo superati) poiché il contribuente non era tra i soggetti interessati dal sisma del 1990. La CTR, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto che la decadenza non fosse maturata in ragione della disciplina speciale per il recupero delle somme relative al sisma (richiamando L. n. 388/2000 art.138 e successivi interventi normativi) e aveva dunque respinto il ricorso. Il contribuente impugnava in Cassazione per vizi processuali e di merito (sei motivi): nullità per carenza del contraddittorio in II grado, errata indicazione dell'atto impugnato, omessa pronuncia, insufficiente motivazione su fatto decisivo, violazioni normative relative ai termini e alla disciplina della riscossione per il sisma, nonché altre violazioni normative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (nullità della sentenza per carenza del contraddittorio nel giudizio di secondo grado) e ha assorbito gli altri motivi. Ha rilevato che l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate non era stato notificato al concessionario della riscossione, parte nel giudizio di primo grado, e che il giudice di secondo grado non aveva provveduto ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c.; trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio nei confronti del concessionario e riesamini la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame; interpretata dalla Corte nel senso che impone l'integrazione del contraddittorio in appello anche quando il litisconsorzio sia 'processuale' (tutte le parti erano presenti in primo grado) e le cause siano inscindibili o dipendenti tra loro.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norma che elenca i motivi di cassazione; citata in relazione ai profili di nullità per carenza del contraddittorio, errata indicazione dell'atto impugnato, omessa pronuncia e insufficiente motivazione.
L. n. 388/2000, art. 138
Norma sulla decadenza/termine per l'iscrizione a ruolo delle somme relative al sisma del 1990; la CTR l'aveva interpretata come termine di decadenza che non viene sovvertito dalla disciplina introdotta dal D.L. n.106/2005, ma la Cassazione non ha deciso il merito e ha rimesso la questione alla CTR integrazione contraddittorio.
D.L. n. 106/2005, art. 1
Richiamato dalla CTR come disciplina autonoma per il recupero delle somme non versate dai contribuenti interessati dal sisma; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul suo rapporto con art.138 L.388/2000, avendo disposto il rinvio per integrazione del contraddittorio.
O.M. 21.12.1990 n. 2057, art. 5
Citata dal ricorrente in relazione a profili procedurali/istituzionali della riscossione per i soggetti interessati dal sisma; la Corte non si è espressa nel merito, avendo deciso per vizio processuale.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36 bis
Rilevato nella doglianza circa i termini e la motivazione degli atti impositivi; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità per carenza del contraddittorio.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
Richiamato in relazione alle norme sulla riscossione coattiva e alla notificazione delle cartelle; la Corte ha rinviato la verifica al giudice di merito dopo integrazione del contraddittorio.
L. n. 289/2002, art. 9, comma 17
Citata tra le norme richiamate dal ricorrente in relazione al regime della riscossione; non decisiva per la pronuncia di cassazione che si è concentrata sul vizio processuale.
D.L. n. 300/2006, art. 3 quater
Richiamato nel quinto/sesto motivo come parte del quadro normativo che disciplina la riscossione e i termini; la Corte non ha deciso il merito di tali censure.
D.L. n. 248/2007
Citato dal ricorrente in combinato disposto con altre norme interventiste in tema di riscossione; la Corte ha ritenuto prevalente il vizio processuale e ha rinviato la valutazione sostanziale.
Massime di principio
- Se nel giudizio di primo grado sono presenti sia l'Amministrazione finanziaria sia il concessionario della riscossione, l'appello deve essere notificato a tutte le parti o il giudice d'appello è tenuto a integrare il contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c.; in difetto, la sentenza d'appello è nulla per carenza del contraddittorio.
- Quando la controversia in appello riguarda la decadenza dal potere di riscossione (o termini per l'iscrizione a ruolo) la questione attiene alla funzione del concessionario e quindi rende la causa inscindibile rispetto alla sua partecipazione: la mancata partecipazione del concessionario in appello pregiudica la regolarità del giudizio.
- Il vizio di nullità per mancanza di contraddittorio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità e comporta la cassazione con rinvio per integrazione, salvo che il giudice di merito abbia già sanato il vizio.
- Il giudice non incorre in ultrapetizione quando qualifica un'eccezione come prescrizione o decadenza differentemente dalla parte, purché i fatti su cui si fonda l'eccezione siano gli stessi; ciò consente una rivalutazione giuridica dell'eccezione senza violare i limiti dell'impugnazione.
- In caso di questioni complesse che coinvolgono sia profili sostanziali (es. esistenza dell'obbligazione tributaria) sia profili processuali/di riscossione (es. decadenza, termini, avvisi), occorre sempre verificare se le questioni rendano la causa inscindibile e dunque imporre la presenza di tutte le parti del primo grado in sede d'appello.
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