Ordinanza n. 2693/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero del turismo - Direzione generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo prot. 267769 del 27.11.2025, pubblicato il 28.11.2025, che approva gli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 e la successiva graduatoria finale delle istanze ammesse, di cui alla nota prot. 264763/25 del 20.11.2025 e i suoi allegati contenenti la graduatoria dei soggetti a cui è concesso il contributo e dei soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo; - della graduatoria approvata con nota prot. 264763 del 20.11.2025; - ove occorra, della graduatoria approvata con nota prot. 264380 del 19.11.2025; - dei verbali della Commissione giudicatrice, completi di allegati e schede di valutazione, non conosciuti; - dell’avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 del Ministero del turismo - Segretariato generale - Fondo istituito dall’art. 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale - del 3.6.2024 prot. n. 15791/24, nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle domande (art. 13); - ove occorra, della risposta alla domanda n. 37 del documento FAQ - Avviso pubblico - Edizione 2024 laddove si chiarisce che i punteggi di cui alla tabella “criteri di valutazione, descrittori, pesi” indicano “il punteggio massimo assegnabile dalla commissione per ciascun descrittore”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché, ove necessario, della nota del RUP n. 258768/25, non conosciuta, con la quale è stata trasmessa alla Direzione generale la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini; della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 con la quale è stata convocata una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande di pari punteggio; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Funivia al Bernina F.A.B. s.r.l. il 19 marzo 2026: - della nota prot. 258768 del 5.11.2025 del Ministero del turismo a firma del RUP; - dell’elenco finale allegato alla nota prot. 258768 del 5.11.2025 del Ministero del turismo a firma del RUP - ove occorra, del provvedimento di nomina della Commissione prot. 0077916 del 18.2.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n. 1 della seduta dell’11.3.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n. 2 del 19.3.2025 e relativo allegato; - del verbale della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n. 3 del 4.6.2025 e relativi allegati; - del verbale di Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n. 4 dell’11.6.2025 e relativi allegati; - del verbale di Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n.5 del 2.7.2025 e relativi allegati; - del verbale della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n. 6 del 17.7.2025 e relativi allegati; - del verbale di Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale n. 7 del 17.7.2025 e relativi allegati, provvedimenti e atti conosciuti il 4.2.2026 a seguito di istanza di accesso documentale e civico proposto dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Funivia al Bernina F.A.B. s.r.l. l’8 aprile 2026: - del verbale di seduta pubblica del sorteggio avvenuto il 18.11.2025 prot. 35650 del 13.3.2026 h 11 58 doc 51 finalizzato a determinare l’ordine delle valutazioni formulate in ex aequo dalla Commissione giudicatrice depositato in giudizio dal Ministero il 26.3.2026 per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 22 aprile 2026: - della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e decreto ministeriale di approvazione degli esiti della procedura per la concessione di contributi destinati a impianti di risalita e innevamento artificiale, nonché atti della Commissione di valutazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha approvato gli esiti dell'istruttoria e la graduatoria finale delle domande ammesse al finanziamento, la graduatoria stessa, gli atti della Commissione giudicatrice, l'avviso pubblico nella parte relativa ai criteri di valutazione e una FAQ interpretativa dei punteggi, oltre agli ulteriori atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del responsabile del procedimento, l'elenco finale degli interventi ammissibili, il provvedimento di nomina della Commissione e i verbali delle sedute di valutazione; con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato il verbale del sorteggio utilizzato per determinare l'ordine di priorità tra domande aventi pari punteggio. Una società beneficiaria ha inoltre proposto ricorso incidentale contro la graduatoria e il decreto di approvazione. Il testo dell'ordinanza non riporta il dettaglio dei singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto che le questioni sostanziali necessitano di approfondimento e che deve essere verificata anche la potenziale inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato in senso sostanziale. La domanda di accesso documentale è stata dichiarata integralmente soddisfatta in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande di accesso documentale formulate nel ricorso introduttivo e nel primo atto di motivi aggiunti, poiché la ricorrente ha dichiarato che l'accesso era stato integralmente soddisfatto. Non ha invece definito nel merito le impugnazioni relative alla graduatoria, al decreto ministeriale e agli atti della procedura. Rilevata la necessità di un meditato approfondimento delle questioni, inclusa la possibile inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato sostanziale, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito al 20 ottobre 2026. Non è stata adottata una sospensione espressa degli atti impugnati né altra misura cautelare sostanziale. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sostanziale, quando la definizione ravvicinata della controversia è ritenuta adeguata.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare fissando sollecitamente l'udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata è sufficiente a tutelare la posizione della parte e non occorre sospendere o modificare immediatamente gli effetti degli atti impugnati.
- La dichiarazione della parte ricorrente di integrale soddisfazione dell'accesso documentale determina la sopravvenuta carenza di interesse sulle relative domande, che diventano improcedibili, mentre il giudizio di annullamento sugli atti principali può proseguire.
- La verifica della mancata notifica del ricorso a un controinteressato sostanziale costituisce una questione preliminare che può richiedere approfondimento prima della definizione del merito.
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