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Sentenza

Sentenza n. 13843/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L’ESECUZIONE della sentenza n. 1521/2024 resa il 23/10/2024 dal Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 3388/2024, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione della medesima in relazione all’anno scolastico 2021/2022 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”

Giustizia amministrativa202602018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta docente per l'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, passata in giudicato e non impugnata, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta docente per l'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., ritenendo ammissibile l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Poiché il giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In applicazione dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore, l'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, non adeguatamente contrastata dall'Amministrazione, è stata ritenuta sufficiente a fondare l'accoglimento. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per il termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, ritenendo che essa potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015

    La norma costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui concreta attribuzione deve essere assicurata dall'Amministrazione in sede di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    La disposizione è richiamata dal titolo esecutivo quanto agli accessori dovuti dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando resa dal giudice del lavoro, nei confronti di una pubblica amministrazione obbligata a conformarvisi.
  • Quando il titolo da eseguire è una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della sentenza e senza compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnando prima all'Amministrazione un termine per adempiere e prevedendo successivamente l'intervento sostitutivo del commissario.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente in sede di prima pronuncia sull'inottemperanza, potendo essere riservata a una successiva richiesta in caso di perdurante inosservanza dell'ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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