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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17479/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Brescia del 12/01/2021 che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e condannato l'imputato alla multa di euro 15.000,00. Il motivo principale del ricorso è la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche: il Giudice si è limitato a riferirsi, in modo improprio, alla "recidiva contestata", elemento che peraltro non risultava dal capo di imputazione, e non ha indicato le ragioni e gli elementi (tra quelli dell'art. 133 c.p.) ritenuti preponderanti per concedere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha disposto il rinvio ad un nuovo esame sul punto al Giudice di pace di Brescia, in diversa persona fisica, perché motivi correttamente il giudizio sulle attenuanti (indicando gli elementi di fatto e le ragioni, ai sensi dell'art. 133 c.p.). Le altre statuizioni della sentenza di primo grado non sono state toccate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 14, comma 5-quater

    La norma del decreto legislativo è la fattispecie penale contestata all'imputato; la sentenza di primo grado ha applicato questa disposizione ai fatti ma il vizio censurato non riguarda la qualificazione del fatto bensì la motivazione del trattamento sanzionatorio (attenuanti).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Questa è la norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione a disposizione del Pubblico Ministero in sede di impugnazione delle sentenze penali; è la disposizione formale in base alla quale il Procuratore Generale ha dedotto la nullità della motivazione.

  • codice penale, art. 133

    L'art. 133 c.p. elenca i criteri che il giudice deve considerare per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che la motivazione deve indicare gli elementi, tra quelli previsti dall'art. 133, ritenuti preponderanti per concedere o escludere le attenuanti, e che l'assenza di tale motivazione rende la decisione annullabile.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Pubblico Ministero (forma di conclusioni scritte prevista per l'emergenza), non incide sul merito della censura ma attesta la modalità di proposizione delle conclusioni da parte della pubblica accusa.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: il giudice deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni, anche richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., che giustificano la concessione delle attenuanti; l'assenza di tale indicazione costituisce vizio di motivazione.
  • Non è permesso al giudice di fare riferimento a circostanze non contestate (es. "recidiva" non imputata) come motivazione per il riconoscimento o la negazione delle attenuanti; riferimenti impropri o non riscontrabili nel capo di imputazione rendono la decisione annullabile.
  • La Corte di cassazione interviene per censurare solo il vizio motivazionale relativo alle attenuanti: la decisione viene annullata limitatamente a quel punto e si dispone il rinvio per un nuovo esame, evitando di rimettere in discussione automaticamente l'intero giudizio di merito quando il resto della sentenza è corretto.
  • In caso di rinvio per nuovo giudizio sulla sola questione delle attenuanti, la valutazione dovrà essere fatta da un diverso giudice per evitare problemi di autoreferenzialità e garantire imparzialità nel riesame.
  • Per la parte pubblica che impugna: è essenziale segnalare con precisione il vizio motivazionale e dimostrare l'incongruenza o l'assenza di elementi indicati nella motivazione; per il giudice di merito: è buona prassi esplicitare i criteri e gli elementi (art. 133 c.p.) alla base della decisione sulle attenuanti per rendere la motivazione resistente al sindacato di legittimità.

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