Sentenza del 29/02/2016 n. 1137 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TARSU - Accertamento - Esenzione dalla tassazione per aree inidonee alla produzione di rifiuti o per la particolare destinazione d'uso - Esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali - Omessa indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle aree inidonee alla produzione dei rifiuti - Applicazione delle esenzioni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993 per le aree oggettivamente inidonee alla produzione di rifiuti, per la particolare destinazione d'uso o perché destinate alla produzione di rifiuti speciali. Il contribuente sosteneva di non dover pagare la tassa relativamente a tali superfici, ma non aveva indicato le aree e le relative condizioni di inutilizzabilità nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione.
La decisione
La domanda di esenzione non è stata accolta. L'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce una presunzione legale relativa secondo cui gli immobili posseduti producono rifiuti e sono quindi soggetti a TARSU. Per superare tale presunzione, il contribuente deve indicare preventivamente nella denuncia originaria o di variazione le aree non produttive di rifiuti e deve comunque dimostrarne in giudizio l'inutilizzabilità mediante elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione. L'omessa indicazione nella denuncia impedisce il riconoscimento dell'esenzione.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
I possessori di locali ed aree devono corrispondere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La norma introduce una presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti da parte degli immobili posseduti e, conseguentemente, di assoggettamento alla TARSU.
Art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Prevedono l'esclusione o l'esenzione per le aree oggettivamente inidonee alla produzione di rifiuti per la loro natura o destinazione, nonché per le aree produttive di rifiuti speciali, purché il contribuente ne dimostri le condizioni e le indichi nella denuncia originaria o di variazione.
Cassazione, sentenze n. 19469/2014 e n. 16235/2015
Confermano che l'onere di indicare nella denuncia le aree non tassabili e di provare con elementi obiettivi la loro inutilizzabilità grava sul contribuente.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la regola generale è l'assoggettamento alla tassa delle aree possedute; l'esclusione costituisce un'eccezione che deve essere specificamente allegata e provata dal contribuente.
- Per ottenere l'esenzione non è sufficiente dimostrare in giudizio che una superficie non produce rifiuti: tale superficie deve essere stata previamente indicata nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione.
- La prova deve riguardare condizioni oggettive di inutilizzabilità o di non produzione di rifiuti, mediante planimetrie, documentazione tecnica, autorizzazioni, fotografie o altri elementi verificabili direttamente.
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione: occorre individuare le aree interessate e dimostrare concretamente la tipologia e la gestione dei rifiuti prodotti.
- Chi intende beneficiare dell'esenzione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle superfici o della loro destinazione d'uso; l'omissione può comportare il mantenimento della tassazione anche se l'area, in concreto, non produce rifiuti.
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