Sentenza del 24/07/2015 n. 15632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento relative a sanzioni IVA per la mancata annotazione di ricevute fiscali negli anni 1982 e 1984. Dopo sentenze della CTR del Molise che avevano ritenuto legittime le sanzioni, il contribuente aveva versato, entro il termine previsto, le somme necessarie per definire la lite mediante il condono previsto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, convertito nella L. n. 140 del 1997. L'Amministrazione contestava l'efficacia del condono, sostenendo che il contribuente dovesse comunque pagare anche le somme dovute in base alle sentenze di merito, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto perfezionato il condono mediante il pagamento delle somme previste dalla legge, poiché la lite era pendente alla data dell'1 aprile 1996 e, a tale data, non erano ancora state pubblicate le sentenze di appello. Pertanto, lo stato e il grado del giudizio e gli eventuali obblighi di pagamento dovevano essere valutati con riferimento a quella data. Non era dovuto il pagamento integrale delle sanzioni oggetto del giudizio, oltre all'importo condonistico. È stata inoltre dichiarata inammissibile una censura per omessa motivazione, poiché priva del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Il giudizio è stato definito senza pronuncia sulle spese, non avendo il contribuente svolto difese.
Norme richiamate
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9-bis, commi 6 e 7, convertito nella L. 28 maggio 1997, n. 140
Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo.
La disposizione consente la definizione delle liti pendenti mediante il pagamento delle somme predeterminate dalla legge, senza imporre, oltre a tali importi, il pagamento integrale della sanzione contestata quando ciò renderebbe sostanzialmente inutile il condono.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 3
Le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
Gli obblighi di pagamento durante il processo tributario devono essere determinati considerando lo stato del giudizio alla data rilevante per il condono. Se a tale data la sentenza di merito non era ancora stata pubblicata, non può essere richiesto il pagamento integrale derivante da quella successiva decisione.
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva effettivamente deciso la questione relativa alla debenza delle somme ulteriori richieste dall'Amministrazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all'omessa motivazione è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma imponeva, per i motivi relativi a vizi di motivazione, una chiara indicazione del fatto controverso e decisivo mediante un apposito momento di sintesi. La sua omissione comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a condono, la sussistenza dei requisiti e gli obblighi di pagamento devono essere valutati con riferimento alla data individuata dalla legge come discrimen temporale, non sulla base degli sviluppi processuali successivi.
- Se alla data rilevante la lite era ancora pendente e non era stata pubblicata una successiva sentenza di merito, il contribuente non può essere obbligato a pagare integralmente le somme determinate da quella sentenza successiva, oltre all'importo previsto per il condono, salvo una specifica previsione legislativa.
- Le norme sul condono devono essere interpretate in modo coerente con la loro funzione deflattiva: un'interpretazione che elimini ogni vantaggio economico per il contribuente può risultare incompatibile con la finalità della definizione agevolata.
- Per verificare il perfezionamento di una definizione agevolata occorre controllare con precisione la data di pendenza della lite, la data di pubblicazione delle sentenze, il termine per il pagamento e l'effettivo versamento degli importi richiesti.
- Nel giudizio di cassazione, i motivi relativi a vizi di motivazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile al momento della proposizione del ricorso; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
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