Cassazione Penale, Ordinanza n. 20648/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di appello le parti hanno definito il procedimento con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., con parziale riforma della decisione di primo grado e rideterminazione della pena a tre anni, otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per rapina e tentata estorsione aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di appello, dei motivi di appello relativi alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha esaminato l'ammissibilità del ricorso contro una sentenza emessa in concordato in appello e ha rilevato che la censura dedotta riguardava un profilo non deducibile in cassazione, perché attinente al diniego delle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena, senza prospettare una sanzione illegale o uno dei soli vizi consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi non consentiti avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha ribadito che il ricorso per cassazione contro tale tipo di decisione è ammissibile soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e, secondo Sezioni Unite, alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza. Le doglianze su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p., circostanze e pena sono invece inammissibili se non sfociano in illegalità della sanzione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza resa in appello su richiesta concordata delle parti; contro di essa sono proponibili solo motivi di ricorso limitati a specifici vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero, della difformità della decisione o della mancata declaratoria di prescrizione già maturata
le doglianze sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento sono indicate come non deducibili nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti richiamati dalla giurisprudenza di legittimità
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01
il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile anche per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01
sono inammissibili le censure su motivi rinunciati, condizioni di proscioglimento, circostanze e pena, se non si traducono in illegalità della sanzione
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01
conferma l'inammissibilità delle doglianze su pena e circostanze non veicolate in un vizio di legalità della sanzione
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01
conferma l'inammissibilità delle censure non riconducibili ai limiti del ricorso contro sentenza concordata
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01
conferma che non sono deducibili in cassazione i vizi sulla determinazione della pena, salvo illegalità
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01
conferma il principio di stretta ammissibilità del ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha ambito ristretto: sono deducibili solo vizi attinenti alla validità del concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della sentenza.
- Le censure sui motivi di appello rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sulle circostanze attenuanti o aggravanti e sulla quantificazione della pena sono inammissibili, salvo che si traduca in un trattamento sanzionatorio illegale perché fuori dai limiti edittali o diverso da quello previsto dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, può essere onerato di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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