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Ordinanza

Ordinanza n. 724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00045/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara CIG A04544C944

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ATI, mandataria una società operante nel settore dei lavori pubblici, ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dell’atto di gara o i motivi di censura dell’ordinanza appellata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la questione presenta un fumus boni iuris bisognoso di approfondimento nella sede di merito, ma ha esaminato il periculum in mora alla luce dello stato e dell’oggetto della procedura di gara e della fissazione dell’udienza di merito al 10 giugno 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Pur riconoscendo che la questione di merito necessita di approfondimento, ha ritenuto che non sussistesse un pericolo di pregiudizio cautelarmente rilevante, poiché la fissazione dell’udienza di merito al 10 giugno 2026, tenuto conto dello stato e dell’oggetto della procedura di gara, tutela adeguatamente le ragioni dell’appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate per l’attuale controvertibilità della questione di merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, l’accertamento di un fumus boni iuris non impone di per sé la concessione della misura cautelare quando il periculum in mora non risulti concretamente attuale o adeguatamente dimostrato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire una tutela adeguata delle ragioni del ricorrente e giustificare il rigetto della domanda cautelare, tenuto conto dello stato e dell’oggetto della procedura di gara.
  • Quando la questione di merito è ancora controvertibile e richiede approfondimento, le spese della fase cautelare possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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