Cassazione Penale, Sentenza n. 25444/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento per la presunta violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Il Giudice di Pace di Lucca aveva assolto l'imputato perché "il fatto non sussiste", ritenendo insufficienti i soli documenti acquisiti (decreto di espulsione e ordine di allontanamento notificati il 01/02/2022) e respingendo l'istanza del P.M. di escutere in dibattimento gli agenti accertatori ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con la motivazione che il P.M. non aveva depositato la lista testi e che non sarebbe stata preliminarmente valutabile la rilevanza/indispensabilità della prova richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo fondato il primo motivo: il Giudice di Pace ha motivato in modo contraddittorio affermando la mancanza di prova e al contempo precludendo l'assunzione d'ufficio della prova decisiva richiesta dal P.M. Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove anche non precedentemente richieste dalle parti, quando ciò sia assolutamente necessario e la prova abbia carattere di decisività e resti nel quadro delle prospettazioni probatorie. Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio al Giudice di Pace di Lucca, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio libero nel merito ma senza i vizi contestati.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, comma 5-ter
Norma che sanziona la violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione; qui contestata per il comportamento dell'imputato dopo la notifica dell'ordine di allontanamento.
cod. proc. pen., art. 507
"terminata l'acquisizione delle prove"
Regola il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Interpretata dalla Corte come utilizzabile anche per prove non richieste dalle parti e non ancora acquisite, purché l'iniziativa sia necessaria, la prova sia decisiva e rientri nelle prospettazioni delle parti.
Cost., art. 111
Richiamato per la tutela del giusto processo e a fondamento dell'esigenza che il giudice garantisca l'effettività del contraddittorio e dell'accertamento probatorio.
Cass. Sez. Un. sent. n. 11227 del 6/11/1992 (Martin)
Giurisprudenza di riferimento che afferma la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove anche non richieste dalle parti, purché indispensabili e decisive.
Cass. Sez. Un. sent. n. 41281 del 17/10/2006 (Greco)
Conferma del principio costituzionale e del ruolo dell'art. 507 nell'ambito del giusto processo: il potere istruttorio d'ufficio deve essere esercitato nel rispetto della necessità e della rilevanza probatoria.
Massime di principio
- Il giudice può e deve, se necessario, disporre d'ufficio l'assunzione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. anche per mezzi di prova non richiesti dalle parti, quando tali prove siano indispensabili e decisivi per la decisione.
- Non è coerente motivare un'assoluzione per mancanza di prova e al contempo negare l'assunzione della prova decisiva che il P.M. ha indicato come necessaria; tale contraddizione può determinare annullamento e rinvio.
- L'istanza del P.M. per escutere testimoni (es. agenti accertatori) deve essere valutata tenendo conto della rilevanza e dell'indispensabilità della testimonianza rispetto al fatto contestato; l'assenza di una lista testi non esclude automaticamente l'intervento d'ufficio del giudice quando la prova sia decisiva.
- In ipotesi di rifiuto ingiustificato all'assunzione di prova decisiva, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio a diverso giudice per un nuovo esame libero nel merito.
- Per il P.M. è comunque prudente depositare tempestivamente la lista testi e documenti probatori; per la difesa, si può eccepire la violazione del contraddittorio o la possibilità di chiedere integrazioni istruttorie per tutelare la posizione dell'imputato.
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