Sentenza n. 1687/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026, relativa al regolamento aziendale previgente sull’indennità di rischio da radiazioni e ai verbali della Commissione di valutazione del rischio radiologico degli ultimi cinque anni riferiti alla ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente, dirigente medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e addetta all’assistenza di pazienti durante esami radiologici, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 12 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013. Aveva chiesto il regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni previgente a quello approvato il 28 ottobre 2025, i verbali degli ultimi cinque anni della Commissione di valutazione del rischio radiologico relativi alla propria posizione e, in mancanza di tali verbali, un’attestazione dell’omissione o della loro inesistenza. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della l. 241/1990 e dell’art. 2 della stessa legge, nonché sviamento ed eccesso di potere. Ha rappresentato che l’accesso era necessario per conoscere le valutazioni riguardanti la propria esposizione a radiazioni ionizzanti e verificare l’operato dell’Azienda, anche in vista di un’eventuale azione per il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico e del riposo biologico. L’ASL ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo depositato la delibera n. 1078 dell’11 luglio 2025, il regolamento di operatività della Commissione e i verbali degli ultimi cinque anni con gli elenchi degli aventi diritto; ha inoltre contestato l’attualità e concretezza dell’interesse, in assenza della prova dei presupposti per l’indennità. La ricorrente ha dichiarato soddisfatto l’interesse sui verbali depositati, ha preso atto che non esistevano verbali relativi alla propria posizione e ha insistito per ottenere il regolamento aziendale previgente o, in alternativa, una dichiarazione della sua inesistenza. In udienza l’ASL ha dichiarato che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale sull’indennità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato integralmente cessata la materia del contendere: la ricorrente ha ottenuto in giudizio l’ostensione dei documenti effettivamente esistenti e disponibili, ossia i verbali degli ultimi cinque anni recanti gli elenchi degli aventi diritto; gli ulteriori documenti richiesti non esistevano, come chiarito dall’ASL in udienza. La decisione non accerta il diritto sostanziale all’indennità di rischio radiologico né la spettanza del riposo biologico. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione del fatto che l’istanza riguardava in parte documenti inesistenti.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti
La disposizione è indicata quale base dell’istanza di accesso documentale, ma la sentenza non elabora un’interpretazione dei presupposti sostanziali del diritto di accesso.
art. 5 d.lgs. 33/2013
Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti
La disposizione è menzionata come ulteriore fondamento dell’istanza di accesso; la decisione non ne specifica l’applicazione o l’interpretazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere in un giudizio di accesso può essere dichiarata quando, nel corso del processo, il richiedente ottenga l’ostensione dei documenti effettivamente esistenti e disponibili e risulti che gli altri documenti richiesti non esistono.
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