Ordinanza n. 1165/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto Rettorale prot.0164715 del 13.12.2024, tramite il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il gruppo scientifico disciplinare 09/IINF-05, già SC 09/H1, settore scientifico-disciplinare IINF-05/A, già SSD ING-INF/05 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, bandito con D.R. n. 574/2024 del 31 luglio 2024; di tutti gli atti e verbali della predetta procedura; e comunque di tutti gli atti prodromici (quali il bando, il regolamento d’Ateneo del 14.7.2023, e solo nell’eventualità e nei limiti in cui occorra), infraprocedimentali e conseguenziali, nella misura in cui lesivi per gli interessi della ricorrente; della relazione della Commissione prot.30411 del 28.2.2025 e della relativa lettera di trasmissione alla ricorrente; il tutto limitatamente all’interesse della ricorrente per come meglio qualificato infra al punto 2) delle premesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, unitamente agli atti e verbali della procedura e alla relazione della commissione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, contestando, tra l’altro, nei motivi secondo, terzo, quarto e quinto, l’applicazione dei criteri di valutazione. Ha inoltre chiesto l’annullamento degli atti nella misura lesiva del proprio interesse, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo della graduatoria. Il controinteressato Francesco Longo, classificatosi nella procedura, è stato evocato in giudizio. Il giudice ha ritenuto che, ai fini della decisione, fosse necessario acquisire chiarimenti documentati sull’applicazione dei criteri contestati e sull’eventuale esistenza di richieste concrete e puntuali del Dipartimento di civiltà antiche e moderne relative all’utilizzo della graduatoria per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, con specifico riferimento al candidato classificatosi al terzo posto nel settore scientifico-disciplinare interessato.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenuti rilevanti e compatibili con la domanda di annullamento perimetrata dalla ricorrente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, ha disposto un’istruttoria a carico dell’Università degli Studi di Messina. L’amministrazione dovrà depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sull’applicazione dei criteri di valutazione contestati e chiarire se siano pervenute richieste concrete e puntuali del Dipartimento di civiltà antiche e moderne per l’utilizzo della graduatoria ai fini della copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, con particolare riferimento al candidato classificatosi al terzo posto. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026. Non è stata resa una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sulle spese di lite.
Massime di principio
- Quando la decisione sull’annullamento degli atti di una procedura selettiva dipende dalla verifica dell’effettiva applicazione dei criteri di valutazione contestati, il giudice amministrativo può disporre che l’amministrazione depositi una relazione documentata sui criteri applicati e sulle modalità della loro concreta applicazione.
- Nell’ambito di una controversia relativa a una procedura selettiva universitaria, il giudice può acquisire chiarimenti istruttori sull’esistenza di richieste concrete e puntuali di utilizzo della graduatoria per la copertura di ulteriori posti, qualora tale circostanza sia rilevante per delimitare l’interesse attuale della parte ricorrente e per decidere la domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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