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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01880/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio concordato: si lamentava il mancato aumento di pena in ragione della pluralità di persone offese. La Corte rileva però che, in caso di patteggiamento, non sono consentite censure relative al trattamento sanzionatorio concordato, salvo l'ipotesi di pena illegale; nel caso concreto, il ricorso non deduceva una pena illegale ma solo una questione di dosimetria della pena, quindi l'impugnazione era non ammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo per i casi tassativi di violazione di legge previsti dalla norma; le doglianze sul quantum della pena concordata non sono deducibili, salvo che la pena sia illegale. Non essendo stata prospettata una pena illegale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; consente il ricorso solo in presenza di pena illegale.

  • art. 337 c.p.

    reato per il quale era stata applicata la pena nel giudizio di patteggiamento.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non per mere contestazioni sul trattamento sanzionatorio concordato.
  • Le doglianze che attengono alla determinazione quantitativa della pena concordata nel patteggiamento sono inammissibili, salvo che si deduca e risulti una pena illegale.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento non prospetta una violazione di legge rientrante nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile de plano.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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