Ordinanza n. 64/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0015784 di data 27 ottobre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS per la provincia di Brescia (queste ultime comprensive degli elenchi aggiuntivi di cui all’OM 16 maggio 2024 n. 88) per l'anno scolastico 2025-2026, prima fascia posto comune e sostegno, e seconda fascia posto comune e sostegno, del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, con particolare riferimento, per quanto di interesse del ricorrente, alle classi di concorso B015 e B03 della scuola secondaria di secondo grado; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0016289 di data 5 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0017179 di data19 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0017700 di data 26 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0018056 di data 3 dicembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0018402 di data 10 dicembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle GPS per l'anno scolastico 2025-2026 in applicazione dell'art. 7 comma 4 dell'OM 16 maggio 2024 n. 88, con restituzione del punteggio posseduto prima dell’esclusione (97,5 punti per la classe B015 – posto n. 13 in graduatoria; 55,50 punti per la classe B03 – posto n. 50 in graduatoria);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia di individuazione dei destinatari delle proposte di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2025-2026 sulla base delle GAE e delle GPS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato sei provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia relativi all’individuazione dei destinatari delle proposte di stipula di contratti a tempo determinato, con riferimento alle classi di concorso B015 e B03. Ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nelle GPS per l’anno scolastico 2025-2026, con restituzione del punteggio posseduto prima dell’esclusione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti, ma dà conto della domanda cautelare e dell’interesse perseguito. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo implicitamente la riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha rilevato che la gestione provinciale delle supplenze si colloca al confine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria: da un lato vi sono direttive e atti organizzativi delle autorità scolastiche, aventi finalità generali; dall’altro vi sono le proposte di incarico formulate secondo l’ordine delle graduatorie, funzionali all’instaurazione di singoli rapporti di lavoro.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né definitivamente l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la questione di giurisdizione, sollevata dall’amministrazione e rilevabile anche d’ufficio, richiede un’apposita trattazione, dovendosi stabilire se, in concreto, prevalga la dimensione regolatoria degli atti scolastici oppure quella lavoristica relativa all’instaurazione dei singoli rapporti di lavoro, avuto riguardo all’interesse dedotto in giudizio. Per consentire alle parti di svolgere compiutamente le proprie difese, ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. La precedente domanda cautelare monocratica era stata respinta con decreto n. 44 del 31 gennaio 2026, anche per la scarsa chiarezza dell’interesse perseguito e delle ragioni poste a fondamento della domanda. Non risultano adottate misure cautelari collegiali né una regolazione significativa delle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.
art. 7, comma 4, O.M. 16 maggio 2024, n. 88
Invocato dal ricorrente quale fondamento del preteso diritto all’inserimento nelle GPS e alla restituzione del punteggio precedente all’esclusione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla gestione provinciale delle supplenze scolastiche, la giurisdizione deve essere individuata considerando concretamente l’interesse dedotto in giudizio e verificando se la controversia riguardi prevalentemente la disciplina generale e organizzativa dell’attività scolastica oppure la proposta di instaurazione di uno specifico rapporto di lavoro.
- La questione di giurisdizione, quando incide sull’individuazione del giudice competente e richiede il confronto tra la dimensione regolatoria e quella lavoristica dell’attività amministrativa, può essere riservata a un’apposita trattazione, previa concessione alle parti di un termine o di uno spazio processuale per articolare compiutamente le rispettive difese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →