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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-266/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018. — Western Sahara Campaign UK contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs e Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). — Rinvio pregiudiziale – Accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco nel settore della pesca – Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo – Atti di conclusione dell’accordo e del protocollo – Regolamenti che ripartiscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra gli Stati membri – Competenza giurisdizionale – Interpretazione – Validità alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE e del diritto internazionale – Applicabilità di detto accordo e di detto protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque adiacenti. — Causa C-266/16

Giurisprudenza europea62016CJ0266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito l’ambito territoriale dell’accordo di pesca UE-Marocco e del relativo protocollo del 2013. Applicando le regole di interpretazione del diritto internazionale, ha escluso che tali strumenti si estendano al Sahara occidentale e alle acque adiacenti. Di conseguenza, ha respinto il dubbio di validità sollevato rispetto agli atti UE di conclusione e ripartizione delle possibilità di pesca. La questione sulla legittimazione ad agire per contestare tali atti è rimasta assorbita.

Accordo di pesca UE-Marocco: il Sahara occidentale e le acque adiacenti non rientrano nel suo ambito di applicazione; di conseguenza, gli atti di conclusione e attuazione non risultano invalidi alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Marocco, il protocollo del 2013 e gli atti UE di conclusione/attuazione siano validi alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE, soprattutto se essi consentano lo sfruttamento delle risorse delle acque adiacenti al Sahara occidentale; in via subordinata, se un soggetto con legittimazione ad agire secondo il diritto nazionale possa contestarne la validità per presunta violazione del diritto internazionale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’accordo di partenariato UE-Marocco e il protocollo del 2013 devono essere interpretati, secondo il diritto internazionale vincolante per l’Unione, nel senso che non si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale; ne consegue che l’esame non rivela alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 764/2006, della decisione 2013/785/UE e del regolamento n. 1270/2013 alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE. La seconda questione è divenuta priva di oggetto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 5, TUE
  • Articolo 1 Carta delle Nazioni Unite
  • Articolo 73 Carta delle Nazioni Unite
  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
  • Articoli 2, 55 e 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Articoli 31 e 34 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco
  • Articolo 94 dell’accordo di associazione
  • Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
  • Protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato
  • Regolamento (CE) n. 764/2006
  • Decisione 2013/785/UE
  • Regolamento (UE) n. 1270/2013
  • Decisione 98/392/CE

Accordo di pesca UE-Marocco e Sahara occidentale: esclusione dall’ambito territoriale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), nell’ambito di controversie promosse da Western Sahara Campaign UK contro autorità del Regno Unito. Il nodo centrale era la validità dell’accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca, del protocollo del 2013 e degli atti dell’Unione che li approvano e attuano, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE e del diritto internazionale.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente nel procedimento principale contestava, da un lato, l’importazione nel Regno Unito di prodotti provenienti dal Sahara occidentale come se fossero originari del Marocco; dall’altro, la politica di pesca del Ministro britannico nella parte in cui includeva le acque adiacenti al Sahara occidentale nell’attuazione interna dell’accordo di pesca e del protocollo del 2013.

La Western Sahara Campaign UK sosteneva che gli accordi e gli atti UE violassero il diritto internazionale, in particolare:

  • il principio di autodeterminazione;
  • l’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite;
  • le regole della convenzione sul diritto del mare;
  • gli obblighi di non riconoscimento e di non assistenza rispetto a una situazione illecita.

Dopo la sentenza Consiglio/Front Polisario (C‑104/16 P), il giudice del rinvio ritirò le questioni relative all’accordo di associazione e mantenne solo le questioni concernenti l’accordo di partenariato, il protocollo del 2013 e la legittimazione della ricorrente a contestarne la validità.

Normativa internazionale e dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato, tra le altre, le seguenti fonti:

  • l’articolo 1 e l’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite;
  • la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare gli articoli 2, 55 e 56;
  • la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in particolare gli articoli 31 e 34;
  • l’accordo di associazione UE-Marocco, e in particolare l’articolo 94;
  • l’accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca, in particolare gli articoli 2, 5, 6, 11 e 16;
  • il protocollo del 2013 e il suo allegato;
  • il regolamento (CE) n. 764/2006, la decisione 2013/785/UE e il regolamento (UE) n. 1270/2013;
  • l’articolo 3, paragrafo 5, TUE;
  • l’articolo 267 TFUE e l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

Competenza della Corte a esaminare la validità degli accordi internazionali

La Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal Consiglio. Ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è competente a pronunciarsi sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione; gli accordi internazionali conclusi dall’Unione sono atti delle istituzioni e fanno parte integrante dell’ordinamento dell’Unione una volta entrati in vigore.

Di conseguenza, una questione pregiudiziale sulla validità di un accordo internazionale concluso dall’Unione deve essere intesa come diretta, in realtà, contro l’atto con cui l’Unione ha concluso tale accordo. Il controllo della Corte può quindi investire la legittimità dell’atto di conclusione anche alla luce del contenuto stesso dell’accordo e delle norme internazionali che vincolano l’Unione.

Ragionamento della Corte sull’ambito di applicazione territoriale

La Corte ha ritenuto necessario verificare anzitutto se l’accordo di partenariato e il protocollo del 2013 si applicassero o meno alle acque adiacenti al Sahara occidentale.

Accordo di partenariato

La Corte ha osservato che l’accordo di partenariato si riferisce:

  • al "territorio del Marocco";
  • alle "acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco";
  • alle "zone di pesca marocchine".

Interpretando tali espressioni alla luce dell’articolo 31 della convenzione di Vienna e della convenzione sul diritto del mare, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza nella causa Consiglio/Front Polisario, secondo cui il territorio del Marocco non comprende il Sahara occidentale.

Ne ha tratto la conseguenza che:

  • il Sahara occidentale non rientra nel "territorio del Marocco" ai sensi dell’accordo;
  • le acque adiacenti al Sahara occidentale non rientrano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco;
  • pertanto, tali acque non fanno parte della "zona di pesca marocchina".

Protocollo del 2013

Quanto al protocollo del 2013, la Corte ha rilevato che esso non contiene una clausola autonoma di delimitazione territoriale, ma utilizza la stessa nozione di "zona di pesca marocchina" dell’accordo di partenariato, di cui segue la definizione. Inoltre, il protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell’accordo.

Anche per il protocollo, dunque, la Corte ha concluso che la nozione di zona di pesca marocchina non include le acque adiacenti al Sahara occidentale. Le coordinate geografiche comunicate successivamente dal Marocco non potevano, in ogni caso, modificare questa conclusione né estendere il campo di applicazione del protocollo oltre i limiti derivanti dal diritto internazionale.

Esito sulle questioni pregiudiziali

Poiché l’accordo di partenariato e il protocollo del 2013 non si applicano alle acque adiacenti al Sahara occidentale, la premessa su cui si fondava il dubbio di validità degli atti UE era errata. La Corte ha quindi dichiarato che l’esame della prima questione non aveva rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 764/2006, della decisione 2013/785/UE e del regolamento (UE) n. 1270/2013 alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE.

La seconda questione, relativa alla legittimazione della Western Sahara Campaign UK a contestare tali atti per violazione del diritto internazionale, è stata dichiarata assorbita e non è stata esaminata nel merito.

Principi affermati per la pratica professionale

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, in presenza di accordi internazionali conclusi dall’Unione, il giudice dell’Unione deve interpretarli in conformità al diritto internazionale vincolante e non può estenderne il campo di applicazione in modo incompatibile con il principio di autodeterminazione e con il principio dell’effetto relativo dei trattati.

Per gli operatori economici e fiscali, il punto decisivo è che i regimi doganali, commerciali e di pesca fondati su tali accordi non possono essere applicati al Sahara occidentale e alle acque adiacenti, salvo un espresso e valido fondamento giuridico diverso.

Come è indicizzato

Materieaccordi internazionali dell’unionediritto del maresahara occidentalepolitica comune della pescainterpretazione conforme al diritto internazionale

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