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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-518/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018. — «ZPT» AD contro Narodno sabranie na Republika Bulgaria e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35 TFUE – Aiuto “de minimis” sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione. — Causa C-518/16

Giurisprudenza europea62016CJ0518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la censura di invalidità del divieto, contenuto nel regolamento de minimis, degli aiuti connessi all’esportazione verso altri Stati membri. Ha chiarito che tale esclusione è coerente con il sistema degli aiuti di Stato e non viola l’articolo 35 TFUE. Ha inoltre affermato che una normativa nazionale che recepisce quell’esclusione, negando un’agevolazione fiscale per investimenti destinati ad attività esportatrici, è compatibile con il diritto UE se l’aiuto rientra effettivamente nella categoria vietata dal regolamento.

Aiuti di Stato de minimis: validità e interpretazione dell’esclusione degli aiuti connessi all’esportazione dal regolamento n. 1998/2006 e compatibilità di una normativa nazionale che nega l’agevolazione fiscale per investimenti destinati a attività esportatrici.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire, anzitutto, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006 sia valido alla luce dell’articolo 35 TFUE; in secondo luogo, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal beneficio di un’agevolazione fiscale qualificata come aiuto de minimis gli investimenti in beni destinati ad attività connesse all’esportazione; e, più in generale, quale sia la nozione di aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati o ad altre spese correnti connesse all’esportazione.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 è valido alla luce dell’articolo 35 TFUE, poiché l’esclusione degli aiuti connessi all’esportazione dal regime de minimis non costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione e, inoltre, risponde alla logica dell’articolo 107 TFUE, che vieta gli aiuti idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che esclude dal beneficio di un’agevolazione fiscale, qualificata come aiuto de minimis, gli investimenti in attivi destinati ad attività connesse all’esportazione, purché l’esclusione riguardi effettivamente aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 35 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 109 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 994/98
  • Regolamento (CE) n. 1998/2006
  • Legge bulgara relativa all’imposta sulle società (articoli 182, 184 e 188)

Aiuti de minimis e investimenti destinati all’esportazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in materia di aiuti di Stato e libera circolazione delle merci. La controversia trae origine dal diniego, opposto alla società ZPT AD, di un’agevolazione fiscale nazionale qualificata come aiuto de minimis, perché gli investimenti erano stati effettuati in impianti che producevano beni destinati all’esportazione.

Fatti e procedimento principale

La ZPT AD svolgeva tre attività produttive autonome. Nella dichiarazione fiscale per il 2008 aveva chiesto di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle società prevista dalla legge bulgara, per un importo di BGN 140677,51. L’amministrazione fiscale aveva negato l’agevolazione sulla base dell’articolo 182, paragrafo 2, punto 7, della legge relativa all’imposta sulle società, che esclude gli investimenti in beni impiegati per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

In primo grado il tribunale amministrativo di Burgas aveva annullato l’avviso di accertamento; in appello, il Varhoven administrativen sad aveva invece respinto definitivamente il ricorso della società, ritenendo che gli investimenti in un impianto i cui prodotti erano destinati all’esportazione facessero venire meno il requisito nazionale e che l’esenzione fiscale integrasse un aiuto di Stato idoneo a falsare la concorrenza.

Successivamente, la ZPT AD ha promosso un’azione risarcitoria contro l’Assemblea nazionale, la Corte suprema amministrativa e l’Agenzia delle entrate, deducendo violazioni del diritto dell’Unione.

Normativa UE e nazionale rilevante

La Corte richiama:

  • gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, in tema di aiuti di Stato e poteri del Consiglio;
  • l’articolo 35 TFUE, sul divieto di restrizioni quantitative all’esportazione e misure di effetto equivalente;
  • il regolamento (CE) n. 994/98, che abilita la Commissione a fissare mediante regolamento un massimale per gli aiuti de minimis;
  • il regolamento (CE) n. 1998/2006, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che esclude dal regime de minimis gli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, e l’articolo 2, che fissa la soglia di EUR 200000 in tre esercizi finanziari.

Sul versante nazionale, sono rilevanti gli articoli 182, 184 e 188 della legge bulgara sull’imposta sulle società.

Questioni pregiudiziali sollevate

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le norme del regolamento n. 1998/2006 abbiano efficacia diretta e possano essere limitate dal diritto nazionale;
  • se un aiuto fiscale de minimis per investimenti destinati alla produzione di beni esportati sia compatibile con il mercato interno;
  • se la fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione, mediante beni acquisiti con l’aiuto, costituisca attività direttamente collegata ai quantitativi esportati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento;
  • se, in ogni caso, la disposizione del regolamento sia invalida alla luce dell’articolo 35 TFUE;
  • se sia legittimo negare l’agevolazione prima della scadenza del termine nazionale di quattro anni, solo perché l’impresa ha effettuato investimenti anche in altre strutture autonome che esportano.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Varhoven administrativen sad. In particolare, osserva che la domanda è rilevante perché riguarda proprio la compatibilità delle norme nazionali con il diritto UE; che il giudicato interno non osta, di per sé, a un’azione di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione; che la ripartizione interna delle competenze giurisdizionali spetta all’ordinamento nazionale; e che eventuali imprecisioni della decisione di rinvio non impediscono, se del caso, una riformulazione utile delle questioni da parte della Corte.

Validità dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006

La Corte afferma che la disposizione è valida alla luce dell’articolo 35 TFUE.

Il ragionamento è articolato in più passaggi:

  • il divieto di restrizioni quantitative all’esportazione e di misure di effetto equivalente vincola anche le istituzioni dell’Unione, sicché può essere invocato contro un atto di diritto derivato;
  • l’articolo 35 TFUE riguarda solo gli scambi tra Stati membri, non le esportazioni verso paesi terzi;
  • la disposizione del regolamento non introduce direttamente una restrizione quantitativa all’esportazione, ma esclude taluni aiuti dal regime de minimis;
  • tale esclusione non è una misura di effetto equivalente, poiché si limita a vietare agli Stati membri di concedere un certo tipo di aiuti;
  • soprattutto, gli aiuti all’esportazione sono, per loro natura, idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri e dunque rientrano nel divieto dell’articolo 107 TFUE.

La Corte conclude che l’articolo 35 TFUE non può essere invocato per giustificare una misura incompatibile con l’articolo 107 TFUE e che, pertanto, il controllo di validità non rivela alcun elemento idoneo a mettere in discussione la disposizione del regolamento.

Interpretazione dell’esclusione degli aiuti connessi all’esportazione

Quanto all’interpretazione, la Corte chiarisce che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 non esclude qualsiasi aiuto che abbia un effetto, anche indiretto, sulle esportazioni. L’esclusione riguarda solo gli aiuti che sono direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

Ne deriva che un aiuto agli investimenti non rientra in tale esclusione se non è determinato, nel principio o nell’importo, dai quantitativi esportati, anche se l’investimento agevolato consente lo sviluppo di prodotti destinati all’esportazione. Se invece l’aiuto è effettivamente collegato all’esportazione in quel senso stretto, resta escluso dal regime de minimis.

Compatibilità della normativa bulgara

Applicando tale lettura, la Corte ritiene che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento non osta a una normativa nazionale come quella bulgara, nella misura in cui essa esclude dal beneficio dell’agevolazione fiscale gli investimenti in attivi destinati ad attività connesse all’esportazione. La Corte osserva anche che il regolamento de minimis non obbliga gli Stati membri a concedere aiuti né a utilizzare tutte le deroghe che esso consente.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara:

  • che l’esame della terza parte della terza questione non ha rivelato elementi idonei ad incidere sulla validità dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006;
  • che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale che escludono dal beneficio di un’agevolazione fiscale, costituente aiuto de minimis, gli investimenti in attivi destinati ad attività connesse all’esportazione.

Principio affermato

Il regolamento de minimis può legittimamente escludere dal suo ambito gli aiuti direttamente connessi all’esportazione verso altri Stati membri; una norma nazionale che recepisce tale esclusione, negando un’agevolazione fiscale per investimenti destinati ad attività esportatrici, è compatibile con il diritto dell’Unione, purché l’aiuto rientri effettivamente nella nozione di aiuto all’esportazione delineata dal regolamento.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoaiuti de minimislibera circolazione delle mercifiscalità direttaesportazioni

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