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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-64/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018. — Associação Sindical dos Juízes Portugueses contro Tribunal de Contas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Mezzi di ricorso – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Misure di austerità di bilancio. — Causa C-64/16

Giurisprudenza europea62016CJ0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha dichiarato ricevibile il rinvio del Supremo Tribunal Administrativo e ha chiarito che l’articolo 19 TUE impone agli Stati membri di garantire l’indipendenza degli organi giurisdizionali che possono applicare o interpretare il diritto dell’Unione. Tuttavia, ha ritenuto che una riduzione salariale generale, temporanea e non selettiva, applicata anche ai giudici nell’ambito di misure di austerità, non comprometta di per sé tale indipendenza. La pronuncia valorizza il carattere non discriminatorio e transitorio della misura, nonché il contesto eccezionale di risanamento finanziario.

Indipendenza dei giudici nazionali e compatibilità con il diritto UE di misure generali e temporanee di riduzione salariale applicate ai magistrati nell’ambito di un programma di austerità e assistenza finanziaria.

La questione giuridica

Se il principio di indipendenza dei giudici, desumibile dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, osti a misure nazionali generali di riduzione retributiva applicate anche ai magistrati, adottate per far fronte a un disavanzo di bilancio eccessivo e nel contesto di un programma di assistenza finanziaria dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione ai membri di un organo giurisdizionale nazionale, quale il Tribunal de Contas, di misure generali, temporanee e non specificamente mirate alla magistratura di riduzione salariale, quando tali misure siano connesse a esigenze di risanamento di un disavanzo di bilancio eccessivo e a un programma di assistenza finanziaria dell’Unione; in tali circostanze non è dimostrato un pregiudizio all’indipendenza giudiziaria.

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 19, paragrafi 1 e 2, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE

Indipendenza dei giudici e taglio retributivo nel settore pubblico

La causa C‑64/16 riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra l’Associação Sindical dos Juízes Portugueses e il Tribunal de Contas. La questione nasce dalla riduzione temporanea delle retribuzioni dei giudici del Tribunal de Contas, disposta nell’ambito di misure di austerità collegate al risanamento del bilancio pubblico e a un programma di assistenza finanziaria dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Con la legge portoghese n. 75/2014 è stato introdotto un meccanismo transitorio di riduzione delle retribuzioni nel settore pubblico, applicabile anche ai giudici del Tribunal de Contas. L’ASJP ha impugnato gli atti amministrativi di applicazione della legge, chiedendo l’annullamento delle trattenute, la restituzione delle somme e il riconoscimento dell’integrità del trattamento economico.

L’associazione sosteneva che la riduzione salariale violasse il principio di indipendenza dei giudici, tutelato dalla Costituzione portoghese, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta.

Questioni pregiudiziali e ricevibilità

Il giudice del rinvio chiedeva se, alla luce delle esigenze di eliminazione del disavanzo eccessivo di bilancio e dell’assistenza finanziaria disciplinata da disposizioni europee, il principio di indipendenza dei giudici ostasse alla riduzione retributiva imposta unilateralmente ai magistrati.

La Corte ha innanzitutto respinto le eccezioni di irricevibilità. Ha osservato che la domanda conteneva elementi sufficienti per comprendere la necessità dell’interpretazione richiesta e che la controversia principale non era divenuta priva di oggetto, poiché le somme trattenute non erano state restituite fino al periodo considerato.

Normativa rilevante e quadro sistematico

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2 TUE, che sancisce i valori fondanti dell’Unione, tra cui lo Stato di diritto;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione;
  • l’articolo 47 della Carta, che afferma il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • l’articolo 267 TFUE, in relazione al ruolo dei giudici nazionali nel meccanismo del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto e attribuisce sia alla Corte di giustizia sia ai giudici nazionali il compito di garantire il controllo giurisdizionale nell’ordinamento dell’Unione. Ne deriva che gli Stati membri devono assicurare che gli organi che possono essere qualificati come “giurisdizioni” nel senso del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva.

Ai fini di tale valutazione, la Corte richiama i criteri della nozione di giurisdizione: base legale, carattere permanente, obbligatorietà della giurisdizione, natura contraddittoria del procedimento, applicazione di norme giuridiche e indipendenza.

Quanto all’indipendenza, la Corte afferma che essa è essenziale per il corretto funzionamento del meccanismo del rinvio pregiudiziale e presuppone che il giudice eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o pressioni esterne. In tale contesto, anche la percezione di una retribuzione adeguata costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici.

Tuttavia, applicando questi principi al caso concreto, la Corte rileva che:

  • le misure erano state adottate per esigenze imperative di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio;
  • esse erano collegate a un programma di assistenza finanziaria dell’Unione;
  • non colpivano solo i giudici, ma una pluralità di titolari di cariche pubbliche e funzionari del settore pubblico, inclusi i rappresentanti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario;
  • la riduzione era limitata, proporzionata per scaglioni e a carattere temporaneo;
  • la misura è stata poi progressivamente eliminata e definitivamente soppressa nel 2016.

Sulla base di tali elementi, la Corte conclude che non si può ritenere che le misure pregiudichino l’indipendenza dei membri del Tribunal de Contas.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione ai membri del Tribunal de Contas di misure generali di riduzione salariale, come quelle oggetto della controversia, quando siano connesse a esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio e a un programma di assistenza finanziaria dell’Unione.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che l’indipendenza giudiziaria, pur essendo un requisito essenziale della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 19 TUE, non impedisce allo Stato membro di adottare, in un contesto eccezionale di crisi finanziaria, misure salariali generali, temporanee e non selettive che incidano anche sui magistrati, purché tali misure non siano mirate contro l’ordine giudiziario né idonee, per la loro struttura o durata, a compromettere l’autonomia dei giudici.

Come è indicizzato

Materieindipendenza dei giudicitutela giurisdizionale effettivaorganizzazione della giustizia nazionalemisure di austerità di bilancioassistenza finanziaria dell’unione europea

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