Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29454/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era articolato sull’unico profilo del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per asserita eccessività della pena e per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva. La Corte rileva che si trattava di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti, senza una specifica critica delle ragioni poste a base della sentenza impugnata. Inoltre osserva che la pena base era stata determinata nel minimo edittale e che il giudizio di prevalenza era già stato operato dal primo giudice, per di più in violazione in bonam partem del divieto di cui all’art. 69, comma 4, c.p. La successiva memoria difensiva è stata ritenuta tardiva per mancato rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza ex art. 611 c.p.p., e comunque non idonea a superare la causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, c.p.

    divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.

    viene richiamato per evidenziare che il giudice di merito aveva già operato il giudizio di prevalenza delle attenuanti in senso favorevole all’imputato, nonostante il divieto normativo citato nel testo.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 611 c.p.p.

    termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.

    la memoria depositata oltre tale termine è tardiva e non può incidere sulla causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196

    impone, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La censura sulla dosimetria della pena non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito: la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice, purché sorretta da un riferimento congruo agli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Se la pena base è stata fissata nel minimo edittale e il giudice ha già effettuato il giudizio di bilanciamento in senso favorevole all’imputato, la doglianza sul trattamento sanzionatorio richiede una critica specifica e non meramente assertiva.
  • La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza nel giudizio di legittimità è tardiva e non può elidere una causa di inammissibilità già maturata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in difetto di assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.