Sentenza del 20/01/2020 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - procedura di reclamo e mediazione - obbligo di allegazione della documentazione di supporto all'istanza - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento sintetico per anno 2012 (reddito sintetico €42.452 vs reddito dichiarato €21.909). Questioni principali: (1) censura sulla violazione dell'art. 38, comma 6, DPR 600/73 (accertamento sinteticamente valido solo se eccede di almeno un quinto il reddito dichiarato); (2) produzione in giudizio di documentazione bancaria non allegata all'istanza di reclamo ex art. 17‑bis d.lgs. 546/92 per giustificare provviste e disinvestimenti (per giustificare spese/investimenti e ridurre lo scostamento); (3) carenza di prova circa l'origine di una provvista di €10.000 indicata come "restituzione prestito infruttifero".
La decisione
La Commissione regionale ha respinto l'appello e confermato l'accertamento. Sul profilo procedurale ha ritenuto errata la motivazione dei primi giudici che avevano escluso i documenti depositati in segreteria per mancata allegazione al reclamo, richiamando la Cass. Ord. n. 23523/2019: non è richiesto che i documenti prodotti in giudizio siano allegati anche al reclamo amministrativo; il ricorrente può depositare il fascicolo in segreteria nei termini di legge. Sul merito l'accertamento sintetico è stato ritenuto corretto: lo scostamento eccede il quinto e il contribuente non ha fornito prove idonee a giustificare lo scostamento, compresa la prova dell'esborso originario relativo alla presunta restituzione di prestito di €10.000. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 38 comma 6
art. 38, comma 6, DPR n. 600/1973
La norma richiede che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato per procedere all'accertamento sintetico; nel caso di specie tale condizione è risultata soddisfatta (scostamento >20%), quindi l'accertamento è legittimo salvo prova contraria fornita dal contribuente.
D.lgs. 546/1992 art. 17-bis
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
L'art. 17-bis introduce il reclamo come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale e rinvia alle modalità di costituzione in giudizio; la Corte di Cassazione e il Collegio hanno interpretato che nulla impone di allegare al reclamo i documenti che poi saranno depositati in segreteria della commissione tributaria, consentendo il deposito successivo dei documenti prodotti con il ricorso.
D.lgs. 546/1992 art. 22
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma sulle modalità di costituzione in giudizio; il regime insieme all'art. 17-bis consente il successivo deposito del fascicolo e dei documenti in segreteria.
Cassazione, Ordinanza n. 23523/2019 (giurisprudenza)
Stabilisce che non è richiesta l'allegazione al reclamo dei documenti poi depositati in segreteria per l'ammissibilità del ricorso; i documenti possono essere prodotti successivamente in giudizio.
Massime di principio
- La mancata allegazione al reclamo amministrativo dei documenti che si intende poi produrre in giudizio non comporta, di per sé, l'inammissibilità di tali documenti; il contribuente può depositare il proprio fascicolo in segreteria entro i termini previsti dall'art. 22 d.lgs. 546/1992 e dall'art. 17-bis.
- Il giudice d'appello deve esaminare l'appello nel merito e valutare tutti i documenti prodotti in giudizio, non potendo escludere automaticamente le prove per un difetto formale del reclamo quando la legge non lo prevede espressamente.
- L'onere della prova circa l'origine di provviste e somme è a carico del contribuente: per giustificare una presunta restituzione di prestito è necessario provare l'esborso originario (contratti, disposizioni bancarie, registrazioni contabili o altra documentazione probatoria).
- Se il reddito sintetico determinato dall'Ufficio eccede quello dichiarato di oltre il 20% (un quinto), l'accertamento è legittimo salvo che il contribuente provi adeguatamente la natura e l'origine delle differenze; in assenza di tali prove l'accertamento resta confermato.
- Pur non essendo obbligatoria l'allegazione al reclamo, è comunque prudente allegare alla prima istanza amministrativa la documentazione più rilevante (e conservarne copia) per evitare contestazioni procedurali e agevolare l'esame, nonché fornire sin dall'inizio elementi idonei a dimostrare l'origine delle somme contestate.
- In casi di contestazione bancaria (disinvestimenti, movimenti, restituzioni) è consigliabile produrre estratti conto, contratti, quietanze e ogni documento che dimostri flussi finanziari coerenti con le giustificazioni fiscali offerte.
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