Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 581 adottata il 16 aprile 2025 dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Società Coral Securitas Servizi Integrati S.r.l. della “procedura aperta europea telematica sopra soglia comunitaria avente ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori per anni tre dell'A.O. Annunziata – Mariano Santo S. Barbara di Cosenza - CIG: 974625935C”; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del seggio di gara, di contenuto ignoto alla ricorrente, relativi alle sedute riservate del 2 dicembre 2024, del 3 dicembre 2024, del 5 dicembre 2024, del 10 dicembre 2024, del 12 dicembre 2024, del 16 dicembre 2024, del 18 dicembre 2024 e del 19 dicembre 2024, della seduta pubblica del giorno 8 gennaio 2025, nonché di tutti i verbali, di estremi e data sconosciuti alla ricorrente, con i quali è stata valutata la documentazione amministrativa; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori in relazione alle dichiarazioni rese dalle società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo alla società controinteressata, ivi compreso il verbale relativo agli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativo alla Società aggiudicataria; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica di anomalia in capo alla società controinteressata; - dell’atto di aggiudicazione provvisoria, della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua; - della determina di indizione della gara, del disciplinare, del capitolato e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresi i relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare il posizionamento in prima posizione della società aggiudicataria e la mancata esclusione/ammissione alla gara della società aggiudicataria; - del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale la resistente ha provveduto a nominare i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, relative alla procedura di gara de qua; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; e per la condanna - della resistente alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente; - in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché, ex articolo 116 c.p.a., per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti della gara e della offerta presentata dalla Società aggiudicataria, privi di qualsiasi omissis, e per la conseguente condanna al rilascio dei documenti richiesti (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica, giustificativi di anomalia dell’offerta, documenti versati a seguito di soccorsi istruttori, documenti versati per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i verbali di gara, tutte le note e la corrispondenza scambiate tra Stazione appaltante e aggiudicataria, et cetera); 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cosmopol Vigilanza S.r.l. il 21 maggio 2025: - della Determinazione Dirigenziale n. 581 adottata il 16 aprile 2025 dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Società Coral Securitas Servizi Integrati S.r.l. della “procedura aperta europea telematica sopra soglia comunitaria avente ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori per anni tre dell'A.O. Annunziata – Mariano Santo S. Barbara di Cosenza - CIG: 974625935C”; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, di contenuto ignoto alla ricorrente, relativi alle sedute riservate del 2 dicembre 2024, del 3 dicembre 2024, del 5 dicembre 2024, del 10 dicembre 2024, del 12 dicembre 2024, del 16 dicembre 2024, del 18 dicembre 2024 e del 19 dicembre 2024, della seduta pubblica del giorno 8 gennaio 2025, nonché di tutti i verbali, di estremi e data sconosciuti alla ricorrente, con i quali è stata valutata la documentazione amministrativa; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo alla Società controinteressata, ivi compreso il verbale relativo agli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativo alla Società aggiudicataria; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica di anomalia in capo alla Società controinteressata; - dell’atto di aggiudicazione provvisoria, della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua; - della determina di indizione della gara, del disciplinare, del capitolato e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresi i relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare il posizionamento in prima posizione della Società aggiudicataria e la mancata esclusione/ammissione alla gara della Società aggiudicataria; - del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale la resistente ha provveduto a nominare i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, relative alla procedura di gara de qua; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; e per la condanna - della resistente alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente; - in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché, ex articolo 116 c.p.a., per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti della gara e della offerta presentata dalla Società aggiudicataria, privi di qualsiasi omissis, e per la conseguente condanna al rilascio dei documenti richiesti (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica, giustificativi di anomalia dell’offerta, documenti versati a seguito di soccorsi istruttori, documenti versati per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i verbali di gara, tutte le note e la corrispondenza scambiate tra Stazione appaltante e aggiudicataria, et cetera); 3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cosmopol Vigilanza S.r.l. il 30 giugno 2025: - della Determinazione Dirigenziale n. 581 adottata il 16 aprile 2025 dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Società Coral Securitas Servizi Integrati S.r.l. della “procedura aperta europea telematica sopra soglia comunitaria avente ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori per anni tre dell'A.O. Annunziata – Mariano Santo S. Barbara di Cosenza - CIG: 974625935C”; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, di contenuto ignoto alla ricorrente, relativi alle sedute riservate del 2 dicembre 2024, del 3 dicembre 2024, del 5 dicembre 2024, del 10 dicembre 2024, del 12 dicembre 2024, del 16 dicembre 2024, del 18 dicembre 2024 e del 19 dicembre 2024, della seduta pubblica del giorno 8 gennaio 2025, nonché di tutti i verbali, di estremi e data sconosciuti alla ricorrente, con i quali è stata valutata la documentazione amministrativa; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo alla Società controinteressata, ivi compreso il verbale relativo agli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativo alla Società aggiudicataria; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica di anomalia in capo alla Società controinteressata; - dell’atto di aggiudicazione provvisoria, della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua; - della determina di indizione della gara, del disciplinare, del capitolato e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresi i relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare il posizionamento in prima posizione della Società aggiudicataria e la mancata esclusione/ammissione alla gara della Società aggiudicataria; - del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale la resistente ha provveduto a nominare i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, relative alla procedura di gara de qua; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; e per la condanna - della resistente alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente; - in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Giustizia amministrativa202500551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per il servizio triennale di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori, nonché la presupposta verifica di congruità dell'offerta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 90 punti, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa prima classificata, sostenendo, con il ricorso introduttivo, che l'aggiudicataria fosse priva del requisito di idoneità professionale relativo alla licenza prefettizia per il servizio di trasporto valori e che l'esecuzione anticipata del servizio fosse stata disposta in violazione dei presupposti di urgenza previsti dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Ha inoltre proposto un'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. agli atti di gara. Con i motivi aggiunti del 21 maggio 2025 ha contestato l'eccezione di tardività del ricorso e chiesto, in subordine, la rimessione in termini. Con i motivi aggiunti del 30 giugno 2025 ha dedotto, da un lato, la genericità del contratto di avvalimento utilizzato dall'aggiudicataria per dimostrare requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria e, dall'altro, l'incongruità dell'offerta, poiché il costo dell'avvalimento, pari a euro 48.472,63, non risultava considerato nelle giustificazioni dell'anomalia; sottraendolo all'utile dichiarato di euro 30.000,00, l'offerta avrebbe prodotto una perdita di euro 18.472,63.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità: il verbale del 5 marzo 2025 conteneva soltanto una proposta di aggiudicazione, atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, mentre l'aggiudicazione è stata adottata con la determinazione del 16 aprile 2025; pertanto il ricorso notificato il 29 aprile 2025 era tempestivo. Il ricorso introduttivo è stato tuttavia respinto. Il motivo relativo alla licenza per il trasporto valori è infondato perché l'aggiudicataria aveva presentato l'istanza di estensione della licenza alla classe funzionale D prima della scadenza del termine per le offerte e l'estensione era stata perfezionata prima dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS, per l'estensione della licenza è sufficiente la notifica al Prefetto, mentre il termine di novanta giorni costituisce la finestra temporale per l'esercizio del potere inibitorio; ai fini della partecipazione è sufficiente che l'istanza sia stata presentata tempestivamente, potendo l'estensione intervenire prima della stipula. È stato respinto anche il motivo sulla violazione dello stand still: la mera violazione del termine dilatorio, in assenza di vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione né l'inefficacia del contratto. Il primo motivo aggiunto del 30 giugno 2025 è stato respinto. Sebbene il contratto fosse qualificabile come avvalimento tecnico-operativo, non era generico: l'ausiliaria aveva assunto un impegno pieno, incondizionato e solidale a mettere a disposizione tutte le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata dell'affidamento. Per il requisito del fatturato specifico, riferito a esperienze già maturate, non è indispensabile l'elencazione analitica dei mezzi e del personale utilizzati in passato per conseguire il requisito. È stato invece accolto il secondo motivo aggiunto. La stazione appaltante non aveva dimostrato che il costo dell'avvalimento fosse stato effettivamente incluso nella voce delle spese generali, né che la relativa capienza fosse stata verificata nel procedimento di anomalia; il riferimento all'eventuale utile del gruppo era stato introdotto soltanto in giudizio. L'omissione ha inciso sulla sostenibilità dell'offerta: il costo di euro 48.472,63, non considerato, avrebbe azzerato l'utile dichiarato di euro 30.000,00, determinando una perdita. Un utile nullo o una perdita rendono l'offerta inattendibile secondo il principio dell'utile necessario. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione e la presupposta valutazione di congruità del 5 marzo 2025, disponendo la riedizione della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. Ha precisato che le omissioni istruttorie e il difetto di motivazione non possono essere colmati in sede giurisdizionale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 50/2016

    La proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, fino alla sua approvazione e trasformazione in aggiudicazione.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato quale disciplina attuale corrispondente al meccanismo di approvazione della proposta di aggiudicazione.

  • art. 32 d.lgs. n. 50/2016

    La violazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, se non accompagnata da vizi propri dell'aggiudicazione, non determina l'annullamento dell'aggiudicazione né l'inefficacia del contratto.

  • art. 18 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato quale disciplina vigente corrispondente allo stand still previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

  • art. 257-ter, comma 5, R.D. n. 635/1940

    “Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater”

    L'estensione della licenza segue una procedura semplificata assimilabile a una denuncia di inizio attività; il termine di novanta giorni è una finestra per il potere inibitorio prefettizio. Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente la presentazione tempestiva dell'istanza di estensione, purché l'estensione sia perfezionata prima della stipula.

  • art. 257-quater R.D. n. 635/1940

    Richiamato per individuare il potere prefettizio di sospensione o revoca della licenza in caso di mancanza dei presupposti.

  • art. 116 c.p.a.

    Ha consentito l'acquisizione della documentazione oggetto dell'istanza di accesso; la documentazione è stata poi depositata nel giudizio e ha consentito la proposizione dei motivi aggiunti.

  • art. 37 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere, in subordine, la rimessione in termini; la questione è stata superata dal rigetto dell'eccezione di tardività.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di subentro e di tutela in forma specifica.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per la domanda subordinata di indennizzo, non accolta autonomamente.

Massime di principio

  • La proposta di aggiudicazione, in quanto atto endoprocedimentale non ancora approvato dall'organo competente, non è autonomamente impugnabile per difetto di immediata lesività; il termine per impugnare decorre dall'effettiva aggiudicazione.
  • Nell'estensione della licenza prefettizia per ulteriori servizi ai sensi dell'art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS, la tempestiva presentazione dell'istanza entro il termine per le offerte è sufficiente ai fini partecipativi, mentre l'estensione deve perfezionarsi prima della stipula del contratto; il termine di novanta giorni opera come finestra per l'eventuale esercizio del potere inibitorio prefettizio.
  • La mera violazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, in assenza di vizi propri dell'aggiudicazione, non determina l'annullamento dell'aggiudicazione né l'inefficacia del contratto.
  • Nel contratto di avvalimento relativo a un requisito di fatturato specifico fondato su esperienze già maturate, anche se qualificato come avvalimento tecnico-operativo, non è necessariamente richiesta l'analitica indicazione dei singoli mezzi e delle unità di personale utilizzati in passato, quando l'ausiliaria assuma un impegno pieno, incondizionato e solidale a mettere a disposizione il complessivo apparato esperienziale e le risorse necessarie.
  • Nel giudizio di anomalia, il costo dell'avvalimento deve essere effettivamente considerato e adeguatamente giustificato. Non è sufficiente un generico riferimento alla voce delle spese generali se non è dimostrata la capienza di tale voce o l'inclusione concreta del costo; l'introduzione di giustificazioni nuove soltanto in giudizio non sana l'omissione procedimentale.
  • Un'offerta che, una volta considerato un costo effettivamente necessario, presenti un utile nullo o una perdita è inattendibile, poiché contrasta con il principio dell'utile necessario e con l'interesse pubblico alla corretta e remunerativa esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offertaAvvalimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.