Sentenza n. 525/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 18 giugno 2024 n. 741, notificata il successivo giorno 14.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 18 giugno 2024 n. 741
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, notificata il 14 giugno 2024. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con memoria del 27 aprile 2026, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, presumibilmente in ragione dell'intervenuta soddisfazione della propria pretesa. Tuttavia, non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'integrale soddisfazione della pretesa azionata. Inoltre, il ricorso introduttivo non era corredato della prova dell'avvenuta notifica della sentenza da ottemperare, richiesta dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente non ha fornito la prova documentale dell'integrale soddisfazione della pretesa. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando un precedente della stessa Sezione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, individuati nella mancata allegazione, al momento della proposizione del ricorso, della prova dell'avvenuta notifica della sentenza della cui ottemperanza si chiedeva l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso per l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
Richiede, ai fini dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo; la sua mancata allegazione ha rilevato anche nella regolazione delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere se non è accompagnata dalla prova documentale dell'integrale soddisfazione; in tale ipotesi il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la parte ricorrente deve fornire la prova dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- La mancata allegazione della prova della notificazione della sentenza da ottemperare può giustificare la compensazione delle spese processuali.
Come è indicizzato
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