Sentenza del 03/10/2016 n. 5725 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Notifica - Termine - Decadenza decennale - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’amministrazione è stata ritenuta ancora azionabile: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine di decadenza previsto dalla legge, ma il credito definitivamente accertato ha titolo nell’atto impositivo e soggiace successivamente alla prescrizione decennale prevista dall’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986. Il motivo del contribuente non è stato quindi accolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la distinzione tra il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato l’avviso di accertamento e il termine di prescrizione applicabile agli atti successivi, esecutivi o cautelari. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che fosse decorso il termine utile per far valere la pretesa. La decisione ha invece ritenuto che la notifica dell’avviso sia soggetta al termine decadenziale previsto dalla disciplina di riferimento, mentre, una volta divenuto definitivo l’atto impositivo, il credito si prescriva nel termine ordinario decennale.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
termine decennale di prescrizione
Il credito derivante dall’imposta di registro, quando risulta da un atto impositivo divenuto definitivo, si prescrive nel termine ordinario decennale.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina dell’imposta di registro stabilisce i termini entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento, con natura decadenziale.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il termine entro cui l’amministrazione deve notificare validamente l’avviso di accertamento, mentre la prescrizione riguarda il successivo esercizio del credito ormai definitivamente accertato.
- La notifica tempestiva dell’avviso consolida il titolo della pretesa; da quel momento, salvo specifiche disposizioni, il credito può essere soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
- Gli atti esecutivi o cautelari successivi non riaprono il termine decadenziale dell’accertamento, ma devono essere valutati alla luce della prescrizione e degli eventuali atti interruttivi.
- Per verificare la prescrizione è necessario ricostruire la sequenza degli atti notificati, la loro validità, la definitività dell’avviso e l’eventuale efficacia interruttiva degli atti successivi.
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