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Sentenza

Sentenza del 05/05/2017 n. 737 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Accertamento sintetico - Elementi indice di capacità contributiva - Presunzione di maggior reddito - Condizioni di legittimità - Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso accertamenti sintetici per gli anni d'imposta 2007 e 2008, rideterminando il reddito della contribuente sulla base del possesso di un'abitazione principale, di un immobile secondario, di un'autovettura, di un motociclo e di incrementi patrimoniali. La contribuente contestava la legittimità degli accertamenti, sostenendo di essere disoccupata, di convivere con i genitori e di essere da loro economicamente mantenuta, nonché l'inutilizzabilità dell'immobile secondario, dichiarato inagibile, e del motociclo, non avendo una patente di guida. Contestava inoltre la tempestività degli atti, la motivazione, il contraddittorio, la costituzionalità del redditometro e l'assenza di adeguati elementi probatori.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato integralmente gli accertamenti. Ha riconosciuto che il possesso di beni-indice previsto dalla disciplina del redditometro integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Tuttavia, ha escluso dal calcolo l'immobile secondario, perché inagibile, inutilizzabile e privo di effettive spese di mantenimento, nonché le spese dell'abitazione principale, ritenendo plausibile che fossero sostenute dai genitori. Ha invece confermato la rilevanza dell'autovettura, del motociclo e degli incrementi patrimoniali, poiché la contribuente non aveva dimostrato che le relative spese fossero sostenute da terzi. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico e determinazione del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e delle spese sostenute

    Il possesso di beni-indice e gli incrementi patrimoniali possono fondare una presunzione legale relativa di reddito adeguato al loro mantenimento. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'inesistenza dell'elemento, la presenza di redditi esenti o esclusi dalla base imponibile, oppure che le spese siano state sostenute da terzi. L'applicazione deve comunque essere adattata alla concreta situazione del contribuente.

  • Art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    Termini per la notifica degli avvisi di accertamento

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è applicabile il termine più lungo previsto dalla norma. La Commissione ha ritenuto legittima l'utilizzazione di tale termine, considerando non presentata la dichiarazione.

  • Decreti ministeriali del 1992 e del 1999

    Disciplina attuativa del redditometro

    I decreti individuano determinati beni e spese, tra cui abitazioni e autoveicoli, come elementi indicativi di capacità contributiva. La loro applicazione non esclude però la necessità di considerare le caratteristiche concrete del bene e l'effettivo sostenimento delle spese.

  • Art. 23 della Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

    La disciplina del redditometro non viola la riserva di legge, poiché gli elementi essenziali dell'accertamento sono stabiliti dalla legge e i decreti ministeriali svolgono una funzione attuativa espressamente prevista.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    L'accertamento sintetico è compatibile con il principio di capacità contributiva purché gli elementi presuntivi siano riferibili a fatti certi e la presunzione possa essere superata mediante prova contraria.

  • Sentenze della Corte costituzionale n. 283/2007, n. 26/2015 e ordinanza n. 297/2004

    La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina del redditometro, qualificando le presunzioni come relative e fondate su elementi e circostanze di fatto verificabili.

Massime di principio

  • Nel redditometro, il possesso effettivo di un bene previsto dalla normativa può far presumere un reddito sufficiente al suo mantenimento, trasferendo sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria concreta.
  • La mera proprietà di un immobile non è sufficiente quando il bene è oggettivamente inagibile, inutilizzabile e non comporta spese di mantenimento: in tal caso manca un effettivo indice di capacità contributiva.
  • La mancanza di utilizzo personale di un'autovettura o di un motociclo non elimina automaticamente la presunzione; occorre dimostrare che le spese di acquisto, gestione o mantenimento siano state sostenute da terzi.
  • L'aiuto economico dei familiari può essere riconosciuto anche sulla base di circostanze concrete e dell'economia familiare complessiva, ma deve risultare plausibile e coerente con le condizioni personali e reddituali del nucleo.
  • Il giudice deve applicare il redditometro in modo ragionevole e aderente alla situazione reale, escludendo gli elementi meramente formali che non rappresentano una spesa effettiva o una concreta capacità contributiva.
  • Gli incrementi patrimoniali possono concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito se il contribuente non contesta adeguatamente la loro esistenza o non dimostra l'origine delle somme utilizzate.

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