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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica a mezzo del servizio postale - consegna al portiere - invio raccomandata A/R - obbligo - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta valida. Per la notifica diretta dell'atto tributario a mezzo del servizio postale, disciplinata dall'articolo 7 della legge n. 890/1982, la consegna al portiere non impone l'invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario. Tale obbligo, previsto per la diversa modalità di notificazione regolata dall'articolo 139 del codice di procedura civile, non è applicabile alla notificazione postale diretta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'atto tributario eseguita direttamente a mezzo del servizio postale mediante consegna nelle mani del portiere. In particolare, sosteneva che, dopo la consegna al portiere, fosse necessario inviare al destinatario una raccomandata informativa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 139 del codice di procedura civile.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 890/1982

    Per la validità della notificazione dell'atto tributario, eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale mediante consegna nelle mani del portiere, non è richiesto l'invio al destinatario della raccomandata informativa.

    La notificazione postale diretta si perfeziona secondo la disciplina speciale della legge n. 890/1982. In caso di consegna al portiere, non è necessario inviare una raccomandata informativa al destinatario.

  • Art. 139 del codice di procedura civile

    L'obbligo della raccomandata informativa previsto per la consegna dell'atto a soggetti diversi dal destinatario nell'ambito della notificazione disciplinata dal codice di procedura civile non si estende automaticamente alla notificazione diretta a mezzo posta degli atti tributari.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario eseguita direttamente tramite il servizio postale segue la disciplina speciale della legge n. 890/1982 e non quella ordinaria dell'articolo 139 del codice di procedura civile.
  • Quando la raccomandata contenente l'atto viene consegnata al portiere, la notificazione può essere valida anche senza l'invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario.
  • La necessità di una raccomandata informativa deve essere verificata in base alla specifica procedura utilizzata: non è corretto trasferire automaticamente requisiti previsti per la notificazione tramite ufficiale giudiziario alla notificazione postale diretta.
  • In caso di contestazione, occorre distinguere tra vizi della consegna, prova della ricezione e disciplina applicabile, verificando la corretta applicazione dell'articolo 7 della legge n. 890/1982.

Testo integrale

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