Cassazione Penale, Ordinanza n. 08730/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Deduceva, con un unico motivo ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per omessa valutazione dell'attualità delle condizioni giustificative del regime speciale e per carenza di motivazione. Sosteneva, in sostanza, che il provvedimento non avrebbe adeguatamente considerato il venir meno dei presupposti del regime e l'assenza di elementi attuali idonei a giustificare la proroga.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di 41-bis, in sede di legittimità sono deducibili solo vizi di violazione di legge. Ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua e specifica, fondata sul perdurante ruolo del condannato nel contesto associativo, sulla permanenza della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale e sulla persistente operatività del sodalizio, anche tramite alleanze con altro clan. Il ricorso, invece, proponeva una diversa lettura del vissuto criminale e della vicenda associativa, quindi una richiesta di rivalutazione del merito non consentita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La proroga del regime detentivo differenziato richiede la verifica della permanenza delle condizioni di pericolo e della capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale; in Cassazione sono deducibili solo vizi di violazione di legge.
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
Contro il provvedimento è ammesso in Cassazione il solo sindacato per violazione di legge.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione del provvedimento, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto e dell'ordinanza congrua e specifica.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Dedotto dal ricorrente come motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606 lett. c) c.p.p.
Dedotto dal ricorrente come motivo di ricorso per vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti in materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. il controllo della Corte di cassazione è limitato ai soli vizi di violazione di legge, non potendo investire una nuova valutazione del merito o del materiale fattuale.
- Ai fini della proroga del regime 41-bis, l'accertamento della perdurante capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale deve essere compiuto con valutazione complessiva degli elementi disponibili, anche non sopravvenuti, purché idonei a dimostrare la permanenza delle condizioni di pericolo originarie.
- Per giustificare la proroga del regime differenziato non è indispensabile la sopravvenienza di nuovi fatti negativi, se il provvedimento è sorretto da una motivazione specifica sul ruolo del soggetto nel sodalizio e sull'assenza di segni concreti di dissociazione o recupero.
- Non è censurabile in cassazione, sotto la veste del vizio di motivazione, una doglianza che si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e della persistenza dei legami con l'organizzazione criminale.
- La permanenza dell'operatività del sodalizio e dei suoi collegamenti con soggetti ancora attivi costituisce elemento significativo per ritenere attuale il pericolo di contatti del detenuto con l'associazione.
- In presenza di motivazione congrua e specifica del giudice di merito, il ricorso che contesti soltanto la valutazione degli elementi fattuali è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08659/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08667/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08668/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08669/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08681/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08682/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →