Cassazione Civile, Ordinanza n. 15886/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di trattenere e versare all'AGEA il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati. Gli interessati avevano proposto opposizione, deducendo tra l'altro di avere già pagato, prima dell'ordinanza, la somma di euro 2.000, qualificata come pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la disciplina sanzionatoria speciale non prevedesse un vero minimo edittale rilevante ai fini dell'estinzione ex art. 16 l. n. 689 del 1981, ma una sanzione fissa con limiti residui solo eventuali. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, l. n. 689 del 1981 e dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 49 del 2003, sostenendosi che il pagamento di euro 2.000, cioè del doppio del minimo di euro 1.000, avrebbe estinto l'illecito amministrativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto il motivo perché, in tema di quote latte, il soggetto obbligato al versamento del prelievo supplementare può estinguere l'illecito amministrativo mediante pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro 1.000, ai sensi dell'art. 16 l. n. 689 del 1981. Ha richiamato il consolidato orientamento già espresso in precedenti conformi e ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando la sanzione opposta. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.l. n. 49 del 2003
norma richiamata come base dell'obbligo di trattenere e versare il prelievo supplementare sul latte consegnato in esubero.
art. 5, comma 5, d.l. n. 49 del 2003
norma sanzionatoria speciale applicata al mancato versamento del prelievo supplementare; la Corte la interpreta in coerenza con la possibilità di pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689 del 1981.
L. n. 119 del 2003
legge di conversione richiamata quale fonte della disciplina del prelievo supplementare in materia di quote latte.
art. 16, comma 1, l. n. 689 del 1981
consente l'estinzione dell'illecito amministrativo mediante pagamento in misura ridotta; nel caso concreto il pagamento del doppio del minimo edittale è ritenuto idoneo a estinguere la sanzione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative collegate al sistema delle quote latte, il soggetto obbligato può estinguere l'illecito con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 l. n. 689 del 1981 quando la disciplina speciale consenta di individuare un minimo edittale di riferimento.
- Se il pagamento in misura ridotta è stato effettuato prima dell'ordinanza-ingiunzione ed è pari al doppio del minimo edittale, l'amministrazione non può ignorarne l'efficacia estintiva invocando una lettura della norma speciale che trasformi la sanzione in importo fisso privo di minimo rilevante.
- Quando la questione è già risolta da un orientamento di legittimità consolidato e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito annullando la sanzione.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che ha condotto all'accoglimento della domanda o del ricorso.
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