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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02845/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da una società nei confronti di due coniugi, per ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell’atto con cui essi avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi alcuni immobili. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 2901 c.c. I coniugi, in appello e poi in cassazione, hanno contestato soprattutto l’esistenza e la persistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria, deducendo anche: la caducazione del titolo esecutivo e la conseguente cessazione della materia del contendere; l’inammissibile mutatio libelli in appello; l’erronea irrilevanza del rapporto tra credito azionato e patrimonio della società obbligata principale; l’omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa sul credito presupposto; l’utilizzo, senza riapertura dell’istruttoria, di un fatto sopravvenuto; e, in generale, l’assenza di un credito certo idoneo a legittimare l’azione revocatoria. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso, tramite produzione documentale, che la sentenza resa nel giudizio presupposto ha definitivamente escluso l’esistenza del credito della società verso l’obbligata principale per penale da ritardo, con giudicato formatosi prima della decisione di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il sopravvenuto giudicato negativo sul credito presupposto facesse venir meno, in corso di causa, le condizioni dell’azione revocatoria, cioè la titolarità del credito e l’interesse ad agire. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda revocatoria originaria proposta dalla società. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, valorizzando la natura litigiosa del credito e il fatto che l’azione revocatoria era stata inizialmente giustificata dalla pendenza della controversia sul credito stesso.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria presuppone l’esistenza di un credito dell’attore; se tale credito viene escluso con giudicato sopravvenuto, viene meno la legittimazione e l’interesse ad agire.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di effetti della caducazione del titolo; la Corte non fonda la decisione su tale profilo, perché la definizione decisiva è il sopravvenuto giudicato negativo sul credito.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al titolo esecutivo; non è il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; non costituisce il punto decisivo della soluzione adottata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare vizi processuali; non è centrale nella motivazione finale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare una asserita mutatio libelli in appello; la Corte non decide sulla base di questo motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di modificazione della domanda; non è decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non è il fondamento della decisione finale.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità del socio illimitatamente responsabile e alla previa escussione del patrimonio sociale; la Corte non accoglie la censura su tale base, poiché decide per il venir meno del credito presupposto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova della incapienza patrimoniale del debitore principale; la Corte non fonda la decisione su questo profilo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni in tema di prova; non è decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per la sospensione necessaria del processo; la Corte non si sofferma su tale censura come ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove; non è centrale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione del materiale probatorio; non è centrale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato incidentalmente nei motivi; non incide sulla ratio finale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per il diritto di difesa e per la mancata riapertura dell’istruttoria; non è decisivo nella pronuncia finale.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa necessità di riapertura dell’istruttoria; non è il motivo decisivo.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato in tema di precisione delle conclusioni e fase decisoria; non centrale.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sequenza processuale; non centrale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato sotto il profilo dell’interesse ad agire; la Corte afferma che il sopravvenuto giudicato negativo fa venir meno l’interesse all’azione revocatoria.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito e rigettare la domanda quando il sopravvenuto difetto delle condizioni dell’azione emerge in sede di legittimità e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la produzione documentale in memoria in cassazione; la sentenza sottolinea che il giudicato è stato fatto constare tramite tale memoria.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la produzione di documenti in cassazione, funzionale a provare il giudicato sopravvenuto.

  • art. 1661 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rapporto contrattuale presupposto; non è decisivo nella soluzione finale.

  • art. 1659 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nell’ambito delle contestazioni sul contratto di appalto; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato con riferimento alla penale contrattuale oggetto del giudizio presupposto; la Corte valorizza l’esclusione giudiziale definitiva di tale credito.

  • art. 2330 c.c.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la titolarità di un credito in capo all’attore costituisce condizione dell’azione e deve sussistere fino alla decisione definitiva.
  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene un giudicato che esclude l’esistenza del credito posto a fondamento della revocatoria, la Corte di cassazione deve rilevarlo anche d’ufficio, perché viene meno la legitimatio ad causam e l’interesse ad agire.
  • Quando il sopravvenuto difetto delle condizioni dell’azione emerge in cassazione e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • L’azione revocatoria può essere inizialmente proposta anche in presenza di un credito litigioso, ma se quel credito viene poi definitivamente negato con giudicato, viene meno il presupposto sostanziale e processuale dell’azione.
  • La compensazione integrale delle spese può essere giustificata quando l’azione revocatoria era stata proposta in un contesto di credito ancora sub iudice e la sua introduzione risultava, almeno originariamente, non ingiustificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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