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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento - dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 5.8.2024, recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”; - degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compreso il verbale del 26.7.2024 di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione predisposto dalla Polizia Municipale nonché la prefata ordinanza comunale n. -OMISSIS- del 5.4.2024, ove necessario; nonché accertamento e declaratoria dell’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.

Giustizia amministrativa202401818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, adottata per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione relativa a una struttura in legno realizzata su un terrazzo pertinenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione comunale al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché gli atti connessi, tra cui il verbale di inottemperanza e, ove necessario, l'ordinanza di demolizione presupposta. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e di disposizioni regionali, paesaggistiche e urbanistiche, nonché dell'art. 832 c.c. e dell'art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento e della strumentazione urbanistica; difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, erroneità, perplessità, iniquità e sviamento. Ha inoltre dedotto violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 7 l. 241/1990. Il motivo decisivo riguardava la mancata considerazione, da parte del Comune, dell'ineseguibilità concreta dell'ordinanza di demolizione, poiché l'immobile risultava ancora sottoposto a sequestro penale cautelare e preventivo, senza intervenuto dissequestro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ingiunzione sanzionatoria. Ha distinto la validità dell'ordinanza di demolizione dalla configurabilità dell'inottemperanza sanzionabile. Il sequestro penale non determina, di per sé, la nullità dell'ordine demolitorio, il cui oggetto resta possibile, ma impedisce temporaneamente l'esecuzione materiale dell'ordine e congela il termine per ottemperare. Di conseguenza, finché il sequestro permane, non decorre il termine per la rimessione in pristino ai fini dell'acquisizione e dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 d.P.R. 380/2001. L'efficacia repressiva dell'ordine può riespandersi soltanto dopo la cessazione del sequestro; solo da tale momento può decorrere il termine per adempiere e può configurarsi l'inottemperanza imputabile al destinatario. Poiché il ricorrente aveva documentato la perdurante sottoposizione dei beni a sequestro penale e la necessità di un provvedimento di dissequestro ai sensi degli artt. 262 e 263 c.p.p., il verbale di inottemperanza e la conseguente ingiunzione sanzionatoria sono stati ritenuti illegittimi. La questione controversa ha giustificato la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria presuppone un'inottemperanza imputabile all'ordine di demolizione; il termine per adempiere non decorre durante la permanenza del sequestro penale dell'immobile.

  • art. 3 l. 689/1981

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione è illecito amministrativo omissivo propter rem e deve essere pienamente imputabile al destinatario; il sequestro penale esclude temporaneamente tale imputabilità.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È richiamato nel quadro degli orientamenti sulla possibile nullità dell'ordinanza di demolizione, ma il Collegio esclude che la perdurante sottoposizione a sequestro ne determini la nullità.

  • artt. 262 e 263 c.p.p.

    La cessazione del vincolo penale e la possibilità di eseguire la demolizione richiedono un provvedimento di dissequestro dell'autorità giudiziaria competente.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il sequestro penale dell'immobile non incide sulla validità dell'ordinanza amministrativa di demolizione, poiché l'obbligo demolitorio resta possibile in astratto e il provvedimento non è per ciò solo nullo.
  • La permanenza del sequestro penale congela il termine per ottemperare all'ordine di demolizione e impedisce temporaneamente la configurabilità dell'inottemperanza sanzionabile, senza che il destinatario sia tenuto necessariamente a chiedere il dissequestro per evitare le conseguenze amministrative.
  • La sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 può essere applicata soltanto quando l'inottemperanza sia concretamente esigibile e pienamente imputabile al destinatario; tale condizione manca finché l'immobile resta sottoposto a sequestro penale.
  • Dopo la cessazione del sequestro, il termine per adempiere all'ordine di demolizione ricomincia a decorrere e l'efficacia repressiva dell'ordine si riespande, con possibilità di acquisizione e applicazione delle conseguenze previste dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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