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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05992/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una conduttrice di un immobile adibito ad attività d'impresa, la quale lamentava danni da infiltrazioni d'acqua ascrivibili all'immobile locato. La domanda era stata respinta in primo grado; il tribunale aveva rigettato la pretesa risarcitoria e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 429 e 447-bis c.p.c., sostenendo che il giudizio, essendo assoggettato al rito locatizio, non poteva essere definito con trattenimento della causa ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. e senza lettura del dispositivo in udienza, con conseguente nullità insanabile della sentenza di primo grado; lamentava inoltre che la corte territoriale non avesse accolto tale doglianza. Con il secondo motivo denunciava, ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la prova dell'entità dei danni derivanti dal primo allagamento del 28 giugno 2011, desumibile dalla relazione del perito condominiale e da un preventivo di un mobilificio poi confermato in testimonianza. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la ricorrente non aveva esposto in modo sufficiente lo svolgimento del giudizio di primo grado e non aveva indicato specificamente gli atti e i documenti su cui i motivi si fondavano, con particolare riferimento al verbale d'udienza, alla sentenza di primo grado e alla loro localizzazione, in violazione degli oneri di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non consentisse di comprendere adeguatamente la vicenda processuale, violando l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre il primo motivo era carente anche ai sensi del n. 6 dello stesso articolo per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali richiamati, e il secondo motivo presentava analoga carenza di localizzazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi dedotti risultano inidonei anche per la formulazione concreta, ma la decisione si fonda soprattutto sulla carenza degli oneri di specificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando non espone in modo sufficiente i fatti di causa e non indica specificamente gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con adeguata localizzazione.

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata per la mancata lettura del dispositivo in udienza nel rito locatizio.

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del rito locatizio al giudizio di primo grado.

  • art. 281-quinquies c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale modalità di decisione ritenuta incompatibile con il rito applicabile alla causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in presenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e completa dello svolgimento processuale e dei fatti rilevanti, altrimenti è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Chi deduce la violazione o l'omesso esame di atti e documenti ha l'onere di indicarli specificamente, riprodurne il contenuto essenziale e localizzarli nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente proposta se il ricorso non consente alla Corte di verificare, attraverso riferimenti puntuali agli atti, la decisività del fatto allegato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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