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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-483/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018. — Zsolt Sziber contro ERSTE Bank Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo denominati in valuta estera – Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo – Principio di equivalenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-483/16

Giurisprudenza europea62016CJ0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una disciplina ungherese speciale sui mutui in valuta estera che impone ai consumatori requisiti processuali aggiuntivi per far valere l’abusività di alcune clausole. Ha ritenuto che, in linea di principio, tali regole siano compatibili con la direttiva 93/13 se rispettano equivalenza ed effettività e se consentono il pieno ripristino della posizione del consumatore. Ha inoltre affermato che la direttiva 93/13 si applica anche alle controversie interne prive di elemento transfrontaliero.

Clausole abusive nei mutui in valuta estera: compatibilità con la direttiva 93/13 di requisiti processuali speciali imposti ai consumatori e applicabilità della direttiva alle situazioni puramente interne.

La questione giuridica

Se l’articolo 7 della direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale che, per i consumatori che hanno stipulato mutui in valuta estera contenenti clausole sulla differenza dei tassi di cambio e/o sull’opzione di modifica unilaterale, impone condizioni procedurali aggiuntive per la proponibilità e l’esame nel merito delle domande di nullità/invalidità e delle relative conseguenze. Inoltre, se la direttiva 93/13 si applichi anche a controversie prive di elemento transfrontaliero.

Principio di diritto

L’articolo 7 della direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che imponga ai consumatori che contestano clausole abusive in mutui in valuta estera requisiti processuali specifici e più articolati, purché tali regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle applicabili a situazioni analoghe di diritto interno e non compromettano in modo sproporzionato la tutela giurisdizionale effettiva; in particolare, deve restare possibile ripristinare la situazione di diritto e di fatto che il consumatore avrebbe avuto senza le clausole abusive. La direttiva 93/13 si applica inoltre anche alle situazioni puramente interne, senza elemento transfrontaliero.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 169 TFUE
  • Articoli 20, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
  • Considerando 24, direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Considerando 47, direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2008/48/CE

Clausole abusive nei mutui in valuta estera e requisiti processuali nazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra un consumatore e una banca, relativa alla validità di clausole inserite in un mutuo denominato in franchi svizzeri ma erogato e rimborsato in fiorini ungheresi. La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva 93/13 di una disciplina ungherese speciale che impone, per tali contratti, forme e contenuti processuali peculiari per ottenere il sindacato giudiziale sulle clausole abusive.

Fatti e quadro normativo nazionale

Il contratto di mutuo stipulato nel 2008 conteneva, da un lato, una clausola relativa alla differenza tra il tasso di cambio applicato all’erogazione e quello applicato al rimborso e, dall’altro, una clausola di modifica unilaterale degli interessi, spese e costi a favore della banca. Successive leggi ungheresi (leggi DH1, DH2 e DH3) hanno disciplinato in modo specifico i mutui in valuta estera, qualificando come abusive o nulle determinate clausole standard e imponendo un meccanismo di rendiconto e conversione in HUF.

In particolare, l’articolo 37 della legge DH2 subordinava la domanda di invalidità totale o parziale del contratto alla richiesta contestuale di applicazione delle conseguenze giuridiche dell’invalidità, con indicazione precisa della conseguenza voluta e con un rendiconto quantificato degli importi. In difetto, il giudice non poteva pronunciarsi nel merito.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se tali requisiti procedurali speciali fossero compatibili con l’articolo 7 della direttiva 93/13, letto alla luce della Carta, in particolare dell’articolo 47, e se la direttiva potesse applicarsi anche a una controversia puramente interna. Il giudice ha inoltre prospettato un possibile contrasto con il principio di equivalenza, in quanto le regole speciali riguardavano solo i mutui in valuta estera, non altri contratti di credito o altre controversie civili analoghe.

Esclusione delle direttive 2008/48 e 87/102

La Corte ha anzitutto escluso la rilevanza, nel caso di specie, della direttiva 2008/48 e della precedente direttiva 87/102, osservando che il mutuo in questione era garantito da ipoteca e finalizzato all’acquisto di un alloggio, situazioni escluse dall’ambito di applicazione di entrambe le direttive sul credito al consumo. La controversia è stata quindi esaminata esclusivamente alla luce della direttiva 93/13.

Ragionamento della Corte: equivalenza ed effettività

La Corte ha ricordato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone di rendere non vincolanti per il consumatore le clausole abusive, mentre l’articolo 7, paragrafo 1, richiede mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di tali clausole. Tuttavia, le modalità procedurali concrete restano di competenza degli ordinamenti nazionali, nei limiti del principio di equivalenza e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.

Sul principio di equivalenza, la Corte ha rilevato che spetta al giudice nazionale verificare se le procedure speciali per i mutui in valuta estera siano comparabili, quanto a oggetto, causa ed elementi essenziali, ad altri ricorsi di diritto interno. In linea generale, però, ha osservato che la disciplina ungherese mirava a gestire un contenzioso particolarmente ampio e a semplificare il procedimento, e che il rendiconto richiesto al consumatore non sembrava, in sé, più gravoso rispetto alle regole applicabili ad azioni analoghe di diritto interno.

Sul principio di effettività, la Corte ha affermato che l’esigenza di alcune formalità aggiuntive non comporta di per sé una violazione della tutela giurisdizionale effettiva. Norme processuali speciali possono essere giustificate da un interesse generale di buona amministrazione della giustizia, specie in presenza di un contenzioso eccezionalmente numeroso, purché non eccedano quanto necessario. Resta però essenziale che il consumatore possa ottenere un rimedio effettivo e che l’accertamento dell’abusività consenta di ripristinare la situazione di fatto e di diritto precedente alla clausola abusiva, anche con restituzione delle somme indebitamente percepite dal professionista.

Limite decisivo: ripristino della situazione del consumatore

La Corte ha precisato che la compatibilità della disciplina nazionale dipende dal fatto che, una volta accertato il carattere abusivo della clausola, il consumatore possa effettivamente ottenere il ritorno alla situazione anteriore alla stipulazione, o comunque il ristoro delle conseguenze economiche della clausola invalida. Se tale risultato è garantito da quel procedimento speciale o da un’altra via processuale efficace, la direttiva 93/13 non osta alle regole ungheresi.

Applicabilità della direttiva 93/13 alle situazioni interne

Quanto alla terza questione, la Corte ha chiarito che la direttiva 93/13, in quanto atto di armonizzazione del diritto dei consumatori, si applica anche alle situazioni prive di elemento transfrontaliero. Ha quindi escluso che sia necessario un collegamento con più Stati membri per invocare la disciplina europea sulle clausole abusive.

Dispositivo

La Corte ha quindi statuito che:

  • l’articolo 7 della direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che imponga requisiti procedurali specifici ai consumatori che contestano clausole abusive in mutui in valuta estera, purché l’accertamento dell’abusività consenta di ripristinare la situazione giuridica e fattuale anteriore;
  • la direttiva 93/13 si applica anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero.

Indicazioni operative per il professionista

La pronuncia conferma che gli Stati membri possono introdurre meccanismi processuali speciali per gestire contenziosi di massa in materia di clausole abusive, ma tali meccanismi non possono svuotare la protezione sostanziale garantita dalla direttiva 93/13. Per l’operatore italiano, il punto centrale è verificare sempre se le formalità imposte al consumatore restino ragionevoli, non discriminatorie rispetto a situazioni analoghe e compatibili con un rimedio effettivo, compreso il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecredito al consumomutui in valuta esteratutela giurisdizionale effettiva

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