Cassazione Penale, Sentenza n. 35234/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava quattro profili: 1) violazione dell'art. 179 c.p.p. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio con conseguente impossibilità di esercitare la difesa (mancata conoscenza del processo); 2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), con rilievo che l'imputato era incensurato e che fatti richiamati dalla Corte non erano ancora oggetto di accertamento giudiziale; 3) errata applicazione dell'art. 385 c.p. (evasione) perché l'allontanamento sarebbe avvenuto in area privata pertinenziale dell'abitazione (giardino/orto) e mancherebbero gli elementi oggettivo e soggettivo del reato, nonché incertezze nella testimonianza dell'agente redattore dell'annotazione; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) nonostante assenza di precedenti e condizioni personali e familiari favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con particolare riguardo al primo motivo: ha rilevato l'assenza di prova che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo, ha ricordato i principi introdotti dall'art. 420-bis c.p.p. (che richiede prova della conoscenza del procedimento per procedere in assenza) e la natura meramente indiziaria della nomina di un difensore di fiducia. Per tali ragioni ha dichiarato che il vizio di notifica costituisce nullità assoluta idonea a travolgere gli atti successivi; ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti (provvedimento conclusivo della cassazione). Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di evasione; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato per l'allontanamento dagli arresti domiciliari, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale valutazione dato l'annullamento per nullità di notifica
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione della notifica dell'atto introduttivo; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità della notifica non risulta sanata e costituisce vizio che compromette la conoscenza del processo da parte dell'imputato
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità ritenendo rilevanti precedenti comportamenti del ricorrente, ma la Cassazione ha assorbito la questione in ragione dell'annullamento per nullità processuale senza entrare nel merito
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti per le condizioni personali e di pericolosità sociale ridotta; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, ma la Cassazione ha ritenuto assorbita la censura dall'annullamento per vizio di notifica
art. 133 cod. pen.
Norma relativa al trattamento della pena e alle circostanze attenuanti generiche; censurata dal ricorrente per mancato riconoscimento, ma non esaminata nel merito dalla Cassazione per l'annullamento procedurale
art. 420-bis cod. proc. pen.
Introdotto dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) e richiamato dalla Corte: disciplina i casi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato; la Corte ha precisato che la nomina di un difensore è solo un indizio e non sufficiente a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato, richiedendo valutazioni concrete sul rapporto difensore-imputato e sulla effettiva vocatio in ius
Massime di principio
- La mancata o irregolare notifica dell'atto introduttivo è vizio grave (nullità assoluta) che può travolgere tutti gli atti successivi e giustificare l'annullamento senza rinvio.
- La nomina di un difensore di fiducia, da sola, non prova che l'imputato fosse a conoscenza del processo; costituisce solo un indizio che va verificato con ulteriori elementi concreti.
- Secondo l'art. 420-bis c.p.p., per procedere in assenza dell'imputato il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del procedimento o la volontaria rinuncia: non basta la mera presenza di una nomina difensiva o presunzioni formali.
- La violazione del diritto di difesa (es. impossibilità di indicare testi per mancanza di conoscenza del processo) rende il processo invalido e pregiudica le decisioni successive, con priorità sull'esame del merito sostanziale delle accuse.
- Se sussiste una nullità processuale assoluta non sanata, le questioni sostanziali (es. applicabilità di 131-bis, riconoscimento di attenuanti, valutazioni probatorie sul reato) possono rimanere assorbite fino a quando il vizio procedurale non venga rimosso e il nuovo giudizio tenga conto dei diritti difensivi dell'imputato.
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