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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35234/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava quattro profili: 1) violazione dell'art. 179 c.p.p. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio con conseguente impossibilità di esercitare la difesa (mancata conoscenza del processo); 2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), con rilievo che l'imputato era incensurato e che fatti richiamati dalla Corte non erano ancora oggetto di accertamento giudiziale; 3) errata applicazione dell'art. 385 c.p. (evasione) perché l'allontanamento sarebbe avvenuto in area privata pertinenziale dell'abitazione (giardino/orto) e mancherebbero gli elementi oggettivo e soggettivo del reato, nonché incertezze nella testimonianza dell'agente redattore dell'annotazione; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) nonostante assenza di precedenti e condizioni personali e familiari favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con particolare riguardo al primo motivo: ha rilevato l'assenza di prova che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo, ha ricordato i principi introdotti dall'art. 420-bis c.p.p. (che richiede prova della conoscenza del procedimento per procedere in assenza) e la natura meramente indiziaria della nomina di un difensore di fiducia. Per tali ragioni ha dichiarato che il vizio di notifica costituisce nullità assoluta idonea a travolgere gli atti successivi; ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti (provvedimento conclusivo della cassazione). Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di evasione; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato per l'allontanamento dagli arresti domiciliari, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale valutazione dato l'annullamento per nullità di notifica

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione della notifica dell'atto introduttivo; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità della notifica non risulta sanata e costituisce vizio che compromette la conoscenza del processo da parte dell'imputato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità ritenendo rilevanti precedenti comportamenti del ricorrente, ma la Cassazione ha assorbito la questione in ragione dell'annullamento per nullità processuale senza entrare nel merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti per le condizioni personali e di pericolosità sociale ridotta; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, ma la Cassazione ha ritenuto assorbita la censura dall'annullamento per vizio di notifica

  • art. 133 cod. pen.

    Norma relativa al trattamento della pena e alle circostanze attenuanti generiche; censurata dal ricorrente per mancato riconoscimento, ma non esaminata nel merito dalla Cassazione per l'annullamento procedurale

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Introdotto dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) e richiamato dalla Corte: disciplina i casi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato; la Corte ha precisato che la nomina di un difensore è solo un indizio e non sufficiente a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato, richiedendo valutazioni concrete sul rapporto difensore-imputato e sulla effettiva vocatio in ius

Massime di principio

  • La mancata o irregolare notifica dell'atto introduttivo è vizio grave (nullità assoluta) che può travolgere tutti gli atti successivi e giustificare l'annullamento senza rinvio.
  • La nomina di un difensore di fiducia, da sola, non prova che l'imputato fosse a conoscenza del processo; costituisce solo un indizio che va verificato con ulteriori elementi concreti.
  • Secondo l'art. 420-bis c.p.p., per procedere in assenza dell'imputato il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del procedimento o la volontaria rinuncia: non basta la mera presenza di una nomina difensiva o presunzioni formali.
  • La violazione del diritto di difesa (es. impossibilità di indicare testi per mancanza di conoscenza del processo) rende il processo invalido e pregiudica le decisioni successive, con priorità sull'esame del merito sostanziale delle accuse.
  • Se sussiste una nullità processuale assoluta non sanata, le questioni sostanziali (es. applicabilità di 131-bis, riconoscimento di attenuanti, valutazioni probatorie sul reato) possono rimanere assorbite fino a quando il vizio procedurale non venga rimosso e il nuovo giudizio tenga conto dei diritti difensivi dell'imputato.

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