Cassazione Penale, Sentenza n. 10348/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto Giampaolo Carniel responsabile di omicidio colposo commesso il 27 giugno 2017 per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, lamentando la violazione di legge per l'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalla normativa sulla circolazione (in particolare, per effetto del combinato disposto tra la norma penale relativa e la disciplina del codice della strada). Il ricorso chiedeva l'annullamento limitato alla omissione della sanzione accessoria e il rinvio per la sua applicazione e determinazione della durata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha verificato la tempestività dell'impugnazione e rilevato che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, la cui applicazione è dovuta in base al combinato disposto tra le norme richiamate. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione accessoria e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio solo sul punto relativo alla sospensione della patente e alla sua durata. La motivazione è stata resa in forma semplificata secondo i principi già affermati dalla Corte.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2
La norma del codice della strada prevede, in combinazione con la norma penale applicabile, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando sussistono i presupposti di legge; la Corte ha ritenuto obbligatoria la pronuncia sulla misura accessoria quando ricorrono le condizioni previste.
Codice Penale, art. 589-bis
Richiamata dalla Corte come norma penale collegata alla fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione; il combinato disposto con l'art. 222 cod. strada rende dovuta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Codice di procedura penale, art. 569, comma 4
Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento parziale in Cassazione e il rinvio al giudice competente per la prosecuzione del procedimento sul punto annullato; applicata dalla Corte per disporre il rinvio al giudice d'appello.
Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare la motivazione semplificata, in quanto la questione si fonda su principi giuridici reiterati dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Quando la legge stradale prevede una sanzione amministrativa accessoria collegata a un reato (es. omicidio colposo per violazione della disciplina della circolazione), il giudice penale è tenuto a pronunciarsi anche sulla sanzione accessoria: l'omissione è vizio che la Cassazione può correggere annullando la sentenza limitatamente a quel punto e rinviando per il nuovo giudizio.
- La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento alla sola parte affetta da vizio formale o omissione (qui: la mancata applicazione della sospensione della patente) senza rimettere in discussione la restante parte della condanna sostanziale.
- Il giudice di merito, in sede di rinvio, deve determinare la durata della sanzione accessoria nel rispetto dei parametri normativi vigenti e della motivazione di fatto già formata, salvo che emergano nuovi elementi che giustifichino diversa valutazione.
- Sotto il profilo procedurale, la tempestività dell'impugnazione va verificata con attenzione anche quando l'atto sia stato spedito per posta: la Corte può accertare le date utili e rigettare eccezioni di tardività se la spedizione rientra nei termini applicabili.
- La Corte può motivare in forma semplificata quando la questione si risolve con l'applicazione di principi già consolidati; tuttavia la semplificazione non esclude la necessità di indicare il vizio e l'effetto dell'annullamento.
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