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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva rigettato il suo appello e confermato la riduzione dei ricavi accertati ai fini IRPEG, IRAP e IVA per il 1998. I motivi riguardavano, da un lato, il vizio di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta meramente apparente e priva di una risposta specifica alle censure dell'Ufficio, tra cui la grave incongruenza tra ricavi dichiarati, acquisti documentati e andamento economico degli anni successivi; dall'altro, la violazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento tributario, poiché la C.T.R. aveva ritenuto che gli studi di settore, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi, non potessero legittimare da soli l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della C.T.R., che si era limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado e le difese del contribuente senza esaminare concretamente i motivi d'appello dell'Agenzia. Ha inoltre affermato che, quando il contribuente non risponde all'invito al contraddittorio amministrativo, l'Ufficio può fondare l'accertamento anche sulla sola applicazione degli studi di settore, dando conto dell'impossibilità di instaurare il contraddittorio. Spetta poi al contribuente provare le circostanze che giustificano l'esclusione dagli standard o spiegano la specifica realtà economica dell'attività. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 181

    La norma costituisce la base normativa per l'utilizzo degli studi di settore, la cui applicazione può fondare l'accertamento secondo le condizioni precisate dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Disciplina i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso esaminato, l'accertamento basato sugli standard è stato ritenuto ammissibile, soprattutto in presenza della mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Consente di denunciare in cassazione il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto apparente e insufficiente la motivazione della C.T.R., perché non aveva esaminato le specifiche ragioni dell'appello.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello deve rispondere, anche sinteticamente ma in modo concreto, ai motivi di impugnazione; il semplice rinvio alla sentenza di primo grado o alle difese di una parte può integrare motivazione apparente.
  • Gli studi di settore possono costituire la base dell'accertamento quando il contribuente, regolarmente invitato, non partecipa al contraddittorio amministrativo, purché l'Ufficio dia conto dell'invito e della mancata risposta.
  • La mancata partecipazione al contraddittorio non determina automaticamente la fondatezza definitiva dell'accertamento, ma incide sull'onere probatorio: il contribuente deve fornire elementi concreti sulla propria situazione economica o sulle condizioni che rendono inapplicabili gli standard.
  • Nel giudizio tributario assumono rilievo anche le incongruenze tra ricavi dichiarati, acquisti documentati, beni ammortizzabili e andamento dell'attività negli anni successivi; il giudice deve esaminarle espressamente.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'imposta dovuta, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione motivata secondo i principi indicati dalla Corte.

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