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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5091/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cesarano impugnava il licenziamento disciplinare notificatogli il 25/09/2018 per fatti contestati il 10/08/2018, sostenendo che le condotte contestate, pur materialmente esistenti, fossero conformi a prassi aziendale consolidata e dunque non rilevanti disciplinarmente; chiedeva la reintegrazione (tutela reintegratoria) o comunque la riconduzione delle fattispecie alle sanzioni conservative del CCNL.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Cesarano (confermando, in sostanza, la valutazione di gravità operata dalla Corte d'Appello circa la sistematicità e la ripetizione delle violazioni procedurali), ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale di Poste e ha accolto parzialmente il secondo motivo incidentale. In particolare la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello aveva ritenuto necessaria la prova di un "pregiudizio effettivo" per far ricadere la fattispecie nelle lett. c) e k) dell'art. 54, co. 6 del CCNL: la Corte di legittimità ha chiarito che per quelle fattispecie è sufficiente l'esposizione a pericolo (pregiudizio potenziale) e non è richiesta la prova di un danno concreto. Sul punto la sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi indicati. La pronuncia dà atto inoltre dell'obbligo, in capo al ricorrente principale, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18

    Distinzione tra tutela reintegratoria (co.4) e indennità sostitutiva (co.5). La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha escluso la reintegrazione in presenza di condotte ritenute di gravità tale da non rientrare nelle fattispecie punibili con sanzione conservativa; la valutazione di gravità è monopolio del giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • Codice civile, art. 2119

    Riferita alla giusta causa di licenziamento: la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità la valutazione integrale degli elementi di fatto che la Corte territoriale ha considerato insufficienti a dimostrare la giusta causa.

  • CCNL Poste Italiane 30/11/2017, art. 54 (clausole disciplinari)

    art. 54, co. IV, lett. n) e art. 54, co. 6, lett. a), c) e k)

    Per le clausole che prevedono sanzioni conservative vale il principio di tassatività: la fattispecie concreta deve coincidere con quella astratta. La Corte ha confermato che la sistematicità e ripetizione delle violazioni escludono la ricaduta nella previsione di sanzione puramente episodica (co. IV lett. n)). Quanto alle lett. c) e k) del co.6, la Corte ha chiarito che non è richiesta la prova di un danno effettivo: è sufficiente l'esposizione a pericolo/pregiudizio potenziale per integrare la fattispecie disciplinare rilevante ai fini del licenziamento.

  • D.P.R. 115/2002

    Norma processuale tributaria citata per il versamento del contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento da parte del ricorrente principale per sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Il giudizio di gravità disciplinare è rimesso al giudice di merito: le sue valutazioni sulla sistematicità, ripetizione e gravità delle condotte sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Le clausole del CCNL che prevedono sanzioni conservative si interpretano in modo tassativo: la fattispecie concreta deve sovrapporsi puntualmente a quella astratta prevista dal contratto collettivo per applicare la sanzione conservativa.
  • La sistematicità e la reiterazione di violazioni procedurali (anche se prive di intenzionalità) possono escludere l'applicabilità di sanzioni conservative e giustificare sanzioni più gravi se la condotta deteriora il rapporto di fiducia in modo apprezzabile.
  • Per le fattispecie di cui alle lett. c) e k) dell'art. 54 CCNL (illeciti che pregiudicano la società o espongono a rischio), non è necessaria la prova di un danno materiale effettivo: è sufficiente l'esposizione a rischio o il pericolo potenziale derivante dalla condotta del dipendente.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente i fatti: le censure che si risolvono in una rivalutazione del convincimento probatorio dei giudici di merito sono inammissibili salvo vizio di motivazione o travisamento logico-giuridico.
  • In caso di errori di diritto nella valutazione di una clausola collettiva (ad es. richiesta indebita di prova del danno concreto), il giudice di legittimità può cassare e rinviare per una corretta applicazione dei criteri giuridici indicati.

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