Cassazione Civile, Sentenza n. 5169/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al dipendente a seguito di indagini penali dalle quali risultavano ripetute assenze dal servizio senza timbratura della scheda magnetica; il ricorrente ha censurato in cassazione la valutazione delle prove (sostegno della decisione sull'ordinanza cautelare penale poi caducata), la legittimità dell'applicazione del rito disciplinare 'accelerato' (art. 55-quater d.lgs. 165/2001) in assenza di accertamento in flagranza, la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità del licenziamento, nonché la violazione della regola sull'onere della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazione fondata sull'indisponibilità di sindacare in sede di legittimità la rivalutazione del merito e delle prove (principio del libero convincimento e divieto di terzo grado di merito), nonché per la cd. doppia conforme fra primo e secondo grado. La Cassazione ha ritenuto che le censure proposte mirassero a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del giudice di merito e non a rilevare un vizio giuridico sindacabile. Contestualmente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato dalla difesa del ricorrente come presunto vizio nella formazione della prova; la Corte precisa che il principio del libero convincimento riguarda l'apprezzamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità salvo i limiti di legge
art. 132 cod. proc. civ. n. 4
Invocato dal ricorrente per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile trattandosi di un'ulteriore valutazione di merito non sindacabile
art. 360 cod. proc. civ. comma 1 nn. 3,4,5
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
La Corte ricorda i limiti dei motivi di cassazione: la violazione di norme e l'errore in procedendo ammissibili solo nei casi previsti; molte delle doglianze del ricorrente erano, di fatto, censure del giudizio di fatto sottratte alla verifica di legittimità
art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001
art. 55‑quater, commi 3‑bis e 3‑ter, d.lgs. n.165/2001
Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione del rito disciplinare accelerato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura fosse in realtà una richiesta di riforma della valutazione di fatto operata dal giudice di merito e quindi inammissibile in cassazione
Artt. 73 e 74 del CCRL della Regione Siciliana del 9.05.2019
artt. 73 e 74 CCRL Regione Siciliana 9/05/2019
Richiamati dal ricorrente come fonti contrattuali applicabili; la Corte osserva che la verifica sulla violazione di contratti collettivi in cassazione è ammessa principalmente per contratti nazionali e che, comunque, le doglianze miravano alla rivalutazione dei fatti
art. 2106 cod. civ.
Riferimento al potere disciplinare del datore di lavoro e alla gravità della condotta; la Corte non ha riformato la valutazione di merito operata sulle circostanze e sulla proporzionalità della sanzione
artt. 2104, 2105, 2119 cod. civ.
artt. 2104, 2105, 2119 c.c.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai doveri del lavoratore e alla giusta causa; la Corte ha considerato le questioni di applicazione come connesse alla valutazione fattuale del caso, non sindacabile in cassazione
art. 2697 cod. civ.
La censura di violazione dell'onere della prova è stata ritenuta mal posta: la Corte ricorda che la sola valutazione delle prove spettante al giudice di merito non equivale a erronea attribuzione dell'onere della prova sindacabile in cassazione
art. 5 legge n. 604/1966
Norma sul licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo; invocata nella valutazione della legittimità del licenziamento, la sua applicazione è stata ritenuta questione di merito
art. 16‑sexies d.l. n. 179/2012 conv. con legge n.221/2012
art. 16‑sexies d.l. n.179/2012 conv. l. n.221/2012
Riferimento esclusivamente formale al domicilio digitale del difensore del ricorrente; non rilevante ai fini della decisione sulle censure di merito
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002
La Corte dà atto dell'applicabilità delle condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dai giudici di merito: i motivi che, di fatto, chiedono una rivalutazione fattuale sono inammissibili
- La presenza di una 'doppia conforme' (primo e secondo grado con medesimo percorso argomentativo) rafforza l'inammissibilità delle censure di merito in cassazione
- Le doglianze su violazioni procedurali o su applicazione di norme disciplinari (es. art.55‑quater) devono essere formulate dimostrando un concreto ed autonomo vizio di diritto, non limitandosi a rimproverare la valutazione di attendibilità delle prove
- La contestazione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice ha effettivamente invertito l'onere probatorio; la semplice diversa valutazione delle stesse prove non è sufficiente
- In controversie di licenziamento disciplinare è cruciale produrre in primo o secondo grado elementi di prova nuovi o errori giuridici chiari per poter sperare in una revisione in cassazione
- Questioni di proporzionalità della sanzione e di contestazione della giusta causa spesso richiedono una precisa indicazione di come il giudice di merito abbia travisato norme o fatti, altrimenti saranno considerate valutazioni di merito insindacabili
- Quando si invocano violazioni di contratti collettivi regionali in cassazione, va considerato che la Corte ammette il sindacato principalmente per contratti nazionali; per i contratti locali la portata del controllo è limitata
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