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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5209/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Surace impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato inefficace il licenziamento per manca specificità della contestazione disciplinare e, in parte, confermato il risarcimento del danno per attività svolta dal lavoratore per terzi durante l'orario di lavoro. In Cassazione il ricorrente denunciava: (i) insufficiente e viziata valutazione delle prove testimoniali e della CTU contabile, (ii) inutilizzabilità della perizia informatica di parte per mancanza di contraddittorio e per presunta attività occulta di controllo del computer (violazione privacy), (iii) insussistenza di presupposti oggettivi per la quantificazione del danno (criterio delle due ore giornaliere). La resistente (Cabella) con ricorso incidentale deduceva la regolarità e la specificità della contestazione disciplinare (art.7 St. Lav.) richiamando la confessione del lavoratore, e contestava la liquidazione del danno come priva di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Surace (cioè ha respinto i motivi relativi alla valutazione delle prove e alla perizia informatica, ritenuti quesiti di merito o giustificati perché la perizia serviva solo a quantificare il danno e i controlli ex post sono ammissibili in presenza di 'fondato sospetto'). Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Cabella: la contestazione disciplinare era sufficientemente specifica, integrata dalla dichiarazione confessoria del lavoratore, e dunque il licenziamento non era illegittimo. Di conseguenza la Cassazione ha cassato la sentenza di appello sul punto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di illegittimità del licenziamento proposta da Surace. Surace è stato condannato alle spese di giudizio con determinazioni pecuniarie indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; le censure del ricorrente che miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono state ritenute inammissibili quando costituiscono richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 360 co.1 n.3 c.p.c.

    Motivo di cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione; utilizzato dal ricorrente per impugnare la valutazione delle prove testimoniali e della CTU, ma la Corte ha richiamato il divieto di riesame del merito in Cassazione.

  • art. 360 co.1 n.5 c.p.c.

    Motivo di cassazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; richiamato nelle critiche al calcolo del danno ma non accolto per i profili di fatto già definiti in merito.

  • art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Stabilisce l'obbligo di preventiva contestazione disciplinare con specificità. La Corte ha ribadito che la specificità richiede l'indicazione degli elementi essenziali del fatto ma che una confessione del lavoratore integra la conoscenza del fatto e può supplire alla necessità di ulteriori precisazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente per censurare la valutazione della Corte d'appello circa la contestazione; norma processuale relativa all'onere motivazionale delle decisioni di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla critica sulla liquidazione del danno, per valutare la completezza e comprensibilità della motivazione della Corte territoriale.

  • legge n. 604/1966 (art. 5 e art. 8)

    art. 5 l. n. 604/1966; art. 8 l. n. 604/1966

    Art.5 attribuisce al datore l'onere di provare gli elementi giustificativi del licenziamento; art.8 riguarda i criteri di determinazione del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. La Corte ha ricordato che il datore deve allegare e provare le circostanze che hanno determinato il controllo e il licenziamento.

  • art. 4 Statuto dei Lavoratori e intervento legislativo (d.lgs. n.151/2015 art.23)

    art. 4 st.lav. modificato dall'art. 23 d.lgs. n.151/2015

    Sui controlli a distanza e sui sistemi difensivi: i controlli finalizzati a tutelare beni aziendali o evitare illeciti sono ammessi se esiste un fondato sospetto e se è rispettato il bilanciamento con la dignità e la riservatezza del lavoratore; il datore deve dimostrare le ragioni del controllo ex post.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

    Norme sui termini di impugnazione e sulla conversione dell'impugnazione; la Corte ha ribadito il principio che i ricorsi successivi si convertono in ricorsi incidentali e devono rispettare il termine complessivo previsto (prassi interpretativa: termine di 40 giorni per l'ammissione).

  • d.p.r. n. 115/2002 art. 13 comma quater

    art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002

    Norma sulla contribuzione unificata; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare deve contenere gli elementi essenziali del fatto per consentire la difesa: tuttavia una dichiarazione confessoria del lavoratore integra la specificità e può legittimare un licenziamento disciplinare anche se la prima lettera aveva tono interlocutorio.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina il merito delle valutazioni probatorie; i motivi che richiedono una nuova valutazione delle prove saranno dichiarati inammissibili.
  • I controlli informatici 'ex post' sul computer del dipendente sono ammessi se il datore di lavoro ha un fondato sospetto di illiceità e allega/prova le circostanze che hanno giustificato il controllo, bilanciando l'interesse aziendale con la riservatezza del lavoratore.
  • Periziae di parte (es. perizia informatica o ctu contabile) possono essere utilizzate per quantificare il danno se adeguatamente valutate dal giudice, ma non possono sostituire gli elementi probatori essenziali quando la loro ammissibilità è contestata solo come richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.
  • Gli impugnanti successivi alla prima impugnazione si considerano ricorrenti incidentali: l'ammissibilità è soggetta al rispetto dei termini processuali stabiliti (prassi della Corte: termine complessivo breve/40 giorni), quindi va curata la tempestività delle impugnazioni incidentali.
  • In tema di quantificazione del danno da attività lavorativa svolta per terzi, il giudice può utilizzare strumenti indiziari e perizie quando la prova piena non è possibile, purché la motivazione renda chiaro il percorso logico adottato per la determinazione del quantum.

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