Sentenza n. 4107/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti adottati in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3183 del 16 aprile 2025, inclusa la nuova graduatoria del 10 giugno 2025 e la rinnovata valutazione delle prove da parte di una commissione parzialmente modificata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente impugnato gli atti di una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di tersicorei, contestando, tra l’altro, l’omessa formazione della graduatoria completa, l’introduzione di una soglia di sbarramento di 20/30 non prevista dal bando, l’attribuzione di un punteggio numerico in assenza di criteri di massima e la composizione della commissione. Con sentenza n. 3183 del 16 aprile 2025 il TAR aveva accolto le censure relative alla soglia di sbarramento e alla mancanza di criteri predeterminati, imponendo una riedizione della procedura. Dopo la notifica della sentenza, la Fondazione adottava una nuova graduatoria, collocando la ricorrente al settimo posto con 14,675 punti, anziché al quarto posto con 17,275 punti, e sostituendo due componenti su sei della commissione, che rivalutava le medesime prove già svolte e videoregistrate. Con il ricorso principale la ricorrente lamentava l’inerzia nell’esecuzione del giudicato e chiedeva la pubblicazione di un’unica graduatoria degli idonei, con il proprio inserimento al quarto posto, nonché la nomina di un commissario ad acta e una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con i motivi aggiunti deduceva la nullità, per elusione del giudicato, o l’annullamento della nuova graduatoria, del nuovo punteggio, della nomina della commissione parzialmente rinnovata e degli atti valutativi conseguenti. In particolare, censurava la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, poiché la riedizione era stata affidata a una commissione composta in parte da membri già coinvolti nella precedente valutazione, i quali conoscevano le prove e le relative valutazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’inerzia dell’Amministrazione era stata superata dall’adozione degli atti successivamente impugnati con motivi aggiunti. Nel merito dei motivi aggiunti, ha ritenuto che la sentenza precedente imponesse una complessiva riedizione della procedura, con eliminazione della soglia di sbarramento e predisposizione preventiva di criteri di valutazione. Sebbene la Fondazione avesse formalmente rinnovato le operazioni e predisposto una nuova graduatoria, il Collegio ha ritenuto elusivo del giudicato l’affidamento della riedizione a una commissione solo parzialmente rinnovata, composta da quattro membri su sei già presenti nella precedente commissione. Tale soluzione, intermedia tra la riconvocazione dell’originaria commissione e la nomina di un organo integralmente nuovo, ha compromesso trasparenza e imparzialità, soprattutto perché le prove erano già state valutate e conosciute dai componenti rimasti. Il sensibile peggioramento della posizione della ricorrente è stato considerato elemento sintomatico del travalicamento dei limiti della discrezionalità amministrativa e della sostanziale elusione della precedente pronuncia. Sono stati quindi dichiarati nulli gli atti impugnati con i motivi aggiunti. La Fondazione è stata obbligata a rinnovare nuovamente la procedura mediante una commissione in diversa composizione, che dovrà fissare nuovamente i criteri generali, rivalutare le prove già sostenute mediante le videoregistrazioni e determinare gli esiti senza applicare alcuna soglia di sbarramento. La domanda di annullamento relativa alle ulteriori censure è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, in quanto assorbita dall’accoglimento della domanda di nullità. Le spese sono state poste a carico della Fondazione e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori; compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a verificare l’esatta esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base della domanda di ottemperanza e della richiesta di una somma di denaro in caso di mancata o inesatta esecuzione; la sentenza non accoglie specificamente tale richiesta, poiché dichiara improcedibile il ricorso principale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata l’inerzia dell’Amministrazione con l’adozione degli atti successivamente impugnati.
art. 9 del bando di concorso
Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria finale di idoneità in posizione utile, sino ad esaurimento dei posti richiesti dal presente bando e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito della Fondazione, ad ogni effetto di legge e avrà durata 12 mesi per eventuale scorrimento nel caso di rinuncia o di decadenza dei candidati vincitori.
La lex specialis imponeva una graduatoria unica degli idonei, comprendente vincitori e non vincitori idonei, e non consentiva l’introduzione successiva di una soglia di sbarramento non prevista.
art. 9, comma 2, d.P.R. 487/1994
È richiamato nel giudizio originario in relazione alla composizione della commissione esaminatrice; la sentenza in esame non definisce autonomamente tale censura.
art. 6 d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546
È richiamato nel giudizio originario in relazione alla partecipazione del Sovrintendente alla commissione; la sentenza in esame non fonda su tale disposizione la decisione conclusiva.
Massime di principio
- Quando il giudicato annulla atti di una procedura concorsuale per vizi attinenti alle operazioni valutative della commissione, la riedizione del potere deve rispettare concretamente i principi di trasparenza e imparzialità e, di regola, deve essere affidata a una commissione integralmente diversa, soprattutto quando le prove siano già state conosciute e valutate dai precedenti componenti.
- La sostituzione soltanto parziale dei componenti della commissione, con permanenza della maggioranza dei membri già coinvolti nella valutazione annullata, può costituire elusione del giudicato quando la nuova commissione debba fissare i criteri e rivalutare prove già esaminate dai componenti rimasti.
- In sede di ottemperanza, il giudice può dichiarare la nullità degli atti amministrativi formalmente adottati in esecuzione del giudicato quando, pur rispettandone apparentemente il contenuto, ne frustrino la finalità conformativa e producano un risultato sostanzialmente incompatibile con la decisione da eseguire.
- La riedizione di una procedura concorsuale deve avvenire sulla base di criteri generali predeterminati e senza introdurre soglie di sbarramento non previste dalla lex specialis; la graduatoria deve essere formata secondo il modello delineato dal bando.
- L’adozione degli atti amministrativi successivamente impugnati può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per ottemperanza originariamente diretto contro l’inerzia, senza precludere l’impugnazione, nello stesso giudizio, degli atti adottati in asserita esecuzione del giudicato.
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