Cassazione Penale, Ordinanza n. 05752/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 aprile 2024. Dal testo emerge che il primo motivo attaccava la responsabilità per il reato contestato, sostenendo censure che la Corte di cassazione qualifica come meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. La censura riguardava in particolare la valutazione delle conversazioni captate tra il ricorrente e un terzo, ritenute invece correttamente valorizzate in relazione a un più ampio traffico illecito. Il secondo motivo concerneva il trattamento sanzionatorio, ma viene ritenuto inammissibile perché si fondava su una deduzione in appello considerata immotivatamente proposta e dunque non scrutinabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate con corrette argomentazioni dal giudice di merito, e il secondo motivo inammissibile perché relativo alla pena ma collegato a una deduzione in appello non adeguatamente motivata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, è inammissibile per genericità.
- La Corte di cassazione non rivaluta il contenuto delle conversazioni o degli elementi di prova quando il giudice di merito li abbia già esaminati con argomentazione congrua e giuridicamente corretta, salvo vizi effettivi della motivazione.
- Le doglianze sulla pena sono inammissibili quando presuppongono questioni non ritualmente e adeguatamente dedotte in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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