Cassazione Penale, Sentenza n. 5022/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale, emessa su rinvio dalla Cassazione, con cui era stata parzialmente accolta istanza ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e precisate le prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata dal GIP (reato contestato: atti persecutori in concorso). Il ricorrente – che ha sottoscritto l'atto in proprio in qualità di avvocato – articolava quattro motivi: 1) censura della sussistenza della gravità indiziaria, della configurabilità del reato e dell'adeguatezza delle prescrizioni; 2) contestazione della composizione del collegio di rinvio, ritenendo incompatibile la partecipazione di un componente che aveva adottato l'ordinanza poi annullata; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova da parte della sentenza rescindente; 4) eccesso di potere e violazione dei diritti di difesa (Costituzione e Convenzione EDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dall'avvocato personalmente (autodifesa) in violazione del divieto di autodifesa esclusiva nel processo penale; ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'imputato-avvocato non può svolgere esclusivamente la difesa tecnica in proprio. Ha ritenuto assorbite le altre censure, ha precisato che non sussiste incompatibilità a far parte del collegio di rinvio per magistrati che avevano adottato precedente decisione (art. 623 lett. a) c.p.p.) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata come base dell'istanza per la precisazione delle prescrizioni della misura cautelare; utilizzata nell'iter decisionale ma non decisiva sull'ammissibilità del ricorso in cassazione.
art. 97 c.p.p.
Richiamata nella giurisprudenza citata: l'assenza di previsione dell'autodifesa esclusiva nel processo penale è stata ritenuta compatibile con l'art. 24 Cost. e giustificata per garantire l'effettività della difesa tecnica.
art. 24 Cost.
Richiama il principio della difesa tecnica quale garanzia costituzionale; la Corte lo interpreta come fondamento per l'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale e per l'esclusione dell'autodifesa esclusiva.
art. 111 Cost.
Usato per distinguere poteri processuali riservati alle parti e al difensore e per inquadrare la doppia accezione della difesa (personale e tecnica).
art. 6 CEDU, par. 3 lett. c)
La Corte ha ritenuto compatibile il sistema italiano con la Convenzione: l'art. 6 non impone l'alternativa autodifesa vs difesa tecnica e lascia agli Stati i mezzi per garantire il diritto alla difesa; il modello italiano integra autodifesa e difesa tecnica senza violare la Convenzione.
art. 623 lett. a) c.p.p.
Interpretato nel senso che l'annullamento con rinvio non impedisce la partecipazione al collegio di rinvio di giudici che avevano adottato la precedente decisione; la norma non richiede membri diversi per il nuovo giudizio.
legge 31/12/2012 n. 247, art. 13
La norma professionale (l'avvocato può svolgere incarico anche a proprio favore) va letta in coordinamento con le norme processuali: non introduce il diritto all'autodifesa esclusiva nel processo penale.
art. 86 c.p.c.
Citato in riferimento alla difesa personale nel processo civile come norma analoga nel civile; non trasferibile automaticamente al penale per le diverse esigenze di tutela della libertà personale.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato solo in ordine all'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento (omissione generalità).
Massime di principio
- Un avvocato imputato non può proporre ricorso penale in proprio come autodifesa esclusiva: la difesa tecnica terza è obbligatoria nel processo penale.
- Se un ricorso è depositato in proprio da un avvocato imputato, la Corte lo dichiara inammissibile e può condannare a spese e ammenda; dunque è necessario incaricare un difensore diverso per le impugnazioni penali.
- La possibilità che magistrati che hanno adottato una decisione precedente compongano il collegio nel giudizio di rinvio non è in sé incompatibilità, ai sensi dell'art. 623 lett. a) c.p.p.
- I rimedi in Cassazione devono rispettare i limiti della giurisdizione di legittimità: censure che sostanzialmente mirano al merito o che travalicano i limiti del sindacato di legittimità rischiano di essere considerate inammissibili o assorbite.
- La conformità al diritto dell'Unione/Convenzione non impone uno specifico regime di autodifesa quando l'ordinamento prevede e garantisce adeguatamente la difesa tecnica; le questioni relative al diritto di difesa devono essere dedotte tramite un difensore formalmente nominato.
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