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Sentenza

Sentenza n. 1611/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali con cui, in relazione all'aerogeneratore T6 di un parco eolico autorizzato mediante PAUR regionale, è stata richiesta la sospensione cautelativa dei lavori e sono stati richiesti ulteriori approfondimenti tecnico-ambientali, localizzativi e documentali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva avviato nel 2020 il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo a un parco eolico composto da sette aerogeneratori. All'esito della conferenza di servizi, la Regione Calabria aveva autorizzato con prescrizioni, mediante PAUR, la realizzazione degli aerogeneratori T1, T5 e T6. Nel gennaio 2026 il Comune di Tarsia aveva convocato un tavolo tecnico deducendo criticità sopravvenute o non adeguatamente valutate, riguardanti in particolare l'avifauna, la vicinanza dell'aerogeneratore T6 alle abitazioni e la distanza dalla viabilità comunale. Con la prima nota il Comune aveva richiesto la sospensione temporanea dei lavori relativi a T6 e, con la seconda, aveva richiesto documentazione e ulteriori approfondimenti, anche ai fini di eventuali misure di mitigazione e compensazione ambientale. La ricorrente ha dedotto la nullità e, comunque, l'annullabilità degli atti per violazione dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006, carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione, violazione degli artt. 21-quinquies e 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 14-ter l. 241/1990, nonché per violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, illogicità, contraddittorietà, travisamento e arbitrio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per difetto di lesività e per decorso del termine previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, sostenendo di avere esercitato poteri di vigilanza edilizia. La Regione ha sostenuto che gli atti comunali incidevano tardivamente e postumamente sul PAUR regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Le note erano lesive perché, valutate nel loro contenuto concreto e unitamente agli effetti della nota successiva, avevano imposto alla società soluzioni e valutazioni tecniche diverse da quelle contenute nel PAUR e l'avevano indotta a sospendere i lavori relativi alla torre T6, producendo quindi un vulnus diretto e immediato. Non era applicabile il termine di cui all'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, poiché la nota comunale non costituiva legittimo esercizio dei poteri di vigilanza edilizia: la competenza per il rilascio del PAUR relativo all'impianto eolico spettava alla Regione ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il PAUR, adottato all'esito della conferenza di servizi, concentra in un unico provvedimento regionale la VIA e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il Comune, rimasto inerte nella conferenza di servizi, non poteva successivamente imporre prescrizioni ulteriori, sospendere i lavori o riaprire unilateralmente valutazioni tecniche già definite dal PAUR. Un eventuale riesame avrebbe dovuto essere esercitato dall'autorità competente e secondo il principio del contrarius actus, mediante un procedimento conforme a quello originario e con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate. Gli atti comunali sono stati ritenuti, se non nulli per difetto assoluto di attribuzione, comunque annullabili per incompetenza. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti impugnati annullati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità dei profili interpretativi.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi «costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto».

    Nei procedimenti di VIA di competenza regionale, il PAUR è adottato dall'autorità regionale competente e concentra la VIA e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto; il Comune non può successivamente imporre prescrizioni ulteriori al di fuori del procedimento regionale.

  • art. 5, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006

    La «autorità competente» è la «pubblica amministrazione cui compete (...) l'adozione dei provvedimenti di VIA».

    L'istanza per il PAUR deve essere presentata all'amministrazione competente all'adozione della VIA, che coordina il procedimento unico e la conferenza di servizi.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    La conferenza di servizi costituisce il procedimento nel cui ambito viene assunta la determinazione motivata conclusiva che forma il PAUR.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L'esercizio del potere da parte di un'amministrazione priva di attribuzione può determinare la nullità dell'atto; nel caso concreto il TAR ha comunque ritenuto configurabile, in ogni caso, l'annullabilità per incompetenza.

  • art. 27, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001

    I poteri comunali di vigilanza e sospensione riguardano il regime dell'attività edilizia e non possono essere utilizzati per incidere sul PAUR regionale o per sospendere lavori in materia sottratta alla competenza comunale.

Massime di principio

  • Quando un progetto soggetto a VIA regionale è autorizzato mediante PAUR, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata dall'autorità regionale competente, concentra la VIA e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
  • Il Comune che abbia partecipato, o sia rimasto inerte, nella conferenza di servizi non può successivamente imporre unilateralmente prescrizioni ulteriori, sospendere i lavori o riaprire valutazioni tecniche già definite dal PAUR regionale, salvo l'esercizio dei poteri spettanti all'autorità competente secondo la legge.
  • L'eventuale riesame o modifica di un provvedimento adottato all'esito di una conferenza di servizi deve rispettare il principio del contrarius actus: occorre seguire un procedimento corrispondente a quello originario e coinvolgere le amministrazioni che vi avevano partecipato.
  • I poteri comunali di vigilanza e sospensione previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001 sono riferiti alla conformità dell'attività edilizia e non costituiscono una base normativa per incidere su un PAUR regionale o per esercitare poteri inibitori estranei alla competenza comunale.
  • La lesività di una nota amministrativa deve essere valutata in concreto, considerando gli effetti conformativi immediati prodotti sulla sfera giuridica del destinatario, anche quando l'atto sia formalmente qualificato come richiesta cautelativa o interlocutoria.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di serviziInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaNullità del provvedimentoDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

Testo integrale

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