Sentenza del 26/04/2016 n. 2323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Rimborso - Istanza - Decadenza del termine - Decorrenza - Intervenuta dichiarazione di contrasto della relativa norma con il diritto europeo - Data del versamento - Decorrenza - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973, decorrente dalla data del versamento dell’imposta o da quella in cui è stata operata la ritenuta. La successiva sentenza della Corte di Giustizia non fa decorrere un nuovo termine e non riapre i rapporti già esauriti per effetto della maturazione della decadenza. Il ricorso è pertanto risultato infondato o comunque non accoglibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di contrasto della norma nazionale con il diritto dell’Unione Europea, intervenuta con una successiva sentenza della Corte di Giustizia, dovesse consentire di presentare l’istanza di rimborso anche oltre il termine ordinario di decadenza. La questione riguardava quindi la decorrenza del termine previsto per il rimborso delle imposte sui redditi: dalla data del versamento o della ritenuta, oppure dalla successiva pronuncia europea.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 602/1973
Il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento oppure dalla data in cui è stata operata la ritenuta. Tale termine opera anche quando il pagamento sia avvenuto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione Europea.
Diritto dell’Unione Europea e sentenze della Corte di Giustizia
La pronuncia che accerta l’incompatibilità della norma nazionale ha efficacia retroattiva, ma tale efficacia incontra il limite dei rapporti giuridici già esauriti, compresi quelli definiti dalla maturazione di termini di decadenza o prescrizione.
Massime di principio
- La successiva dichiarazione di illegittimità o incompatibilità europea di una norma non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso di imposte già versate.
- Per i rimborsi fiscali occorre verificare il termine di decadenza applicabile e calcolarlo, di regola, dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data della successiva sentenza europea.
- La maturazione della decadenza rende il rapporto tributario esaurito e prevale sull’efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.
- È opportuno presentare l’istanza di rimborso entro il termine ordinario, anche quando penda una questione europea o si attenda una pronuncia della Corte di Giustizia.
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