Cassazione Penale, Sentenza n. 5509/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, cod. antimafia, limitatamente alla condotta del 10 ottobre 2016. I motivi di ricorso censuravano: 1) la negata applicazione della particolare tenuità del fatto; 2) la mancata riconoscimento della continuazione esterna con un reato della stessa specie già giudicato; 3) un errore nel calcolo del termine di prescrizione (asserito pari a cinque anni anziché sette anni e sei mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi ripetitivi e di puro fatto, quindi non ammissibili in sede di legittimità, e il terzo manifestamente infondato perché il termine massimo di prescrizione, rilevato ex art. 160 ultimo comma e art. 161 ultimo comma c.p., è di sette anni e sei mesi e non risulta decorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, cod. antimafia
art. 75, comma 2, cod. antimafia
Norma del reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato, limitatamente alla condotta del 10/10/2016; la Cassazione ha confermato la decisione di merito relativamente a tale condotta.
art. 160, ultimo comma, cod. pen.
art. 160, ultimo comma, cod. pen.
La Corte ha richiamato questa disposizione (unitamente all'art. 161, ultimo comma) per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato; ne deriva che il termine è di sette anni e sei mesi.
art. 161, ultimo comma, cod. pen.
art. 161, ultimo comma, cod. pen.
Richiamata insieme all'art. 160 per la determinazione della durata massima della pena ai fini della prescrizione; utilizzata per confutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette in sede di legittimità censure che siano meramente reiterative o consistano in ricostruzioni fattuali già esaminate dai giudici di merito.
- La qualificazione della particolare tenuità del fatto è in gran parte una valutazione di fatto e di merito riservata ai giudici di merito; in Cassazione va proposta una rilevante questione di diritto o un vizio di motivazione che superi il mero dissenso.
- Il riconoscimento della continuazione 'esterna' con reati della stessa specie è questione di fatto-valutativa: va motivata nei gradi di merito e non può essere riformata in Cassazione se la censura è puramente ricostruttiva del dato probatorio.
- Per il calcolo della prescrizione occorre fare riferimento alle norme sul massimo edittale (artt. 160 e 161 c.p.); errori nel computo che non tengano conto di tali commi possono essere dichiarati manifestamente infondati dalla Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, quindi è importante selezionare e formulare motivi non meramente ridondanti o di fatto quando si ricorre in Cassazione.
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