Sentenza n. 1663/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato civile che aveva riconosciuto a ciascun docente euro 1.000,00 per il beneficio della Carta docente relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro, n. 497/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 novembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere a ciascun docente euro 1.000,00, per complessivi euro 2.000,00, a titolo di beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il titolo non riconosceva interessi; nel giudizio di ottemperanza è stata tuttavia rilevata la debenza degli interessi moratori dalla richiesta di pagamento del 18 novembre 2025 fino al saldo, oltre agli ulteriori accessori e oneri aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 1.000,00 in favore di ciascun ricorrente, oltre agli interessi moratori decorrenti dal 18 novembre 2025 fino al saldo e agli ulteriori accessori di legge, nonché agli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito: la sua esatta entità deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti già compiuti; pertanto, l’importo indicato dai ricorrenti non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e gli interessi secondo il titolo e la legge. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, entro i successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in relazione alla seriale inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di analoghi giudicati.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve essere decorso prima dell’avvio dell’azione esecutiva o di ottemperanza per il pagamento coattivo di somme dovute dall’amministrazione statale.
artt. 1283 e ss. c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate sulla base del titolo giudiziale e dei parametri legali applicabili; nel caso concreto sono stati riconosciuti gli interessi moratori dalla richiesta di pagamento fino al saldo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese di giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina l’onere relativo al contributo unificato nelle controversie davanti al giudice amministrativo.
art. 1 l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del credito: il giudice dell’ottemperanza deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato, determinandone l’esatta consistenza sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti o adempimenti parziali.
- Quando il giudicato non liquida gli interessi, il giudice dell’ottemperanza può riconoscere quelli dovuti secondo la legge, individuandone misura e decorrenza in relazione al titolo e alla richiesta di pagamento, senza ampliare il contenuto sostanziale dell’obbligazione accertata.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l’inadempimento al pagamento di una somma oggetto di giudicato legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria deve determinare definitivamente l’importo dovuto e può adottare, direttamente o tramite delegati, gli atti contabili e finanziari necessari all’adempimento, anche mediante variazioni di bilancio e ulteriori operazioni previste dall’ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →