Cassazione Penale, Ordinanza n. 02892/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza con particolare tasso alcolemico. Nel ricorso ha dedotto vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le dedotte condizioni personali e familiari; la Corte di cassazione ha rilevato che tali allegazioni erano generiche e non supportate da elementi positivi, e che l'imputato risultava inoltre gravato da precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché motivato dall'assenza di elementi positivi valorizzabili e dalla genericità delle deduzioni difensive; ha inoltre osservato che non può bastare il solo stato di incensuratezza, tanto più in presenza di precedenti specifici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico più elevato/illecito aggravato dalla specifica soglia prevista dalla disposizione
art. 62-bis c.p.
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente alla concessione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 23 legge 24 marzo 1953, n. 87
richiamata indirettamente tramite il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 in tema di colpa nella causa di inammissibilità
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui criteri di concessione delle attenuanti generiche
legge 24 luglio 2008, n. 125
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dalla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, purché il giudice dia una motivazione congrua e non illogica.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mero stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- La deduzione difensiva di condizioni personali o familiari, se formulata in termini generici e non supportata da dati concreti, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito senza evidenziare manifeste illogicità o violazioni di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sia ravvisabile assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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