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Sentenza

Sentenza n. 6434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1110/2024

Giustizia amministrativa202500423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante parziale al Piano degli interventi n. 1/2016 e del nuovo Piano degli interventi, nella parte relativa alla disciplina urbanistica dell’isolato VI - ambito VI

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato dinanzi al TAR Veneto le deliberazioni comunali relative alla variante parziale al Piano degli interventi e al successivo nuovo Piano degli interventi, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 18 e 48 della legge regionale Veneto n. 11/2004, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il ricorrente sosteneva che il Comune avesse illegittimamente dato priorità ad alcune manifestazioni di interesse dei proprietari, adottando una variante parziale prima del nuovo Piano generale, e che il suo fondo avesse conservato una capacità edificatoria già attribuita all’originaria proprietà unitaria, nonostante il successivo frazionamento. Deduceva inoltre l’irragionevolezza delle scelte urbanistiche, anche per le criticità di accesso e circolazione, la disparità di trattamento rispetto ad altri lotti e l’illegittimità derivata delle deliberazioni relative al nuovo Piano degli interventi. Il TAR ha ritenuto improcedibile l’impugnazione della variante previgente, in quanto superata dal nuovo Piano, e ha respinto nel merito le ulteriori censure. In appello, il proprietario ha dedotto cinque motivi di erroneità della sentenza, insistendo sulla violazione della disciplina procedimentale urbanistica, sull’errata ricostruzione della capacità edificatoria, sulla disparità di trattamento, sull’illogicità delle scelte pianificatorie e sull’illegittimità derivata del nuovo Piano.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse concreto e attuale quanto alle censure riferite alla variante previgente, ormai superata dall’approvazione del nuovo Piano degli interventi; inoltre, la doglianza è stata giudicata infondata perché presupponeva, senza adeguata dimostrazione, che il fondo dell’appellante fosse originariamente dotato di volumetria edificabile. Il Collegio ha ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica appartengono all’ampia discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto o abnormi illogicità. Nel caso concreto, la capacità edificatoria risultava concentrata fin dall’origine su altre porzioni dell’originario lotto unitario, successivamente acquistate dai controinteressati; il frazionamento non aveva quindi sottratto volumetria al fondo dell’appellante, ma aveva conservato le potenzialità edificatorie sulle porzioni cui erano riferite. La scelta comunale di approvare anticipatamente una variante per soddisfare esigenze ritenute prioritarie e consentire interventi separati in un ambito originariamente unitario è stata considerata ponderata, congrua e coerente con il territorio, anche in relazione al contenimento del consumo di suolo. Sono state respinte anche le censure relative all’accesso, alla circolazione e agli asseriti pregiudizi derivanti dall’aumento del traffico, in mancanza di adeguato supporto probatorio. Infine, il Collegio ha escluso l’illegittimità derivata del nuovo Piano: quest’ultimo è il risultato di un autonomo procedimento amministrativo e di una rinnovata istruttoria, anche quando ne riproduca alcune prescrizioni. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 18 e 48, commi 5 e 5-bis, l.r. Veneto n. 11/2004

    Le disposizioni sono state invocate con riguardo alla formazione e all’approvazione degli strumenti urbanistici e della variante; il Collegio ha escluso che la loro applicazione imponesse al Comune di accogliere tutte le manifestazioni di interesse con contestuale priorità o impedisse l’adozione anticipata di una variante motivata.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I parametri di motivazione, imparzialità e buon andamento non risultano violati, poiché la scelta urbanistica è stata ritenuta ragionevole, coerente con le caratteristiche dell’ambito e adeguatamente giustificata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta, essendo stata ritenuta comprensibile e non abnorme la ragione della priorità accordata ad alcuni interventi.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica appartengono alla discrezionalità dell’amministrazione e sono sottratte al sindacato di legittimità salvo che risultino affette da errori di fatto, travisamento o abnorme illogicità; non è sufficiente contrapporre ad esse una diversa valutazione dell’opportunità urbanistica.
  • L’amministrazione comunale può adottare e approvare una variante parziale prima del nuovo strumento urbanistico generale per dare priorità a interessi ritenuti meritevoli di tutela, purché la scelta sia motivata, coerente con le caratteristiche del territorio e non arbitrariamente discriminatoria.
  • Il frazionamento di un’originaria proprietà non comporta automaticamente l’attribuzione della volumetria edificabile a ciascuna porzione: occorre verificare dove la capacità edificatoria fosse concretamente localizzata secondo la disciplina urbanistica previgente. La volumetria può rimanere concentrata sulle porzioni cui era riferita anche dopo il frazionamento.
  • Un nuovo piano urbanistico, adottato e approvato all’esito di un autonomo procedimento e di una rinnovata istruttoria, non è automaticamente inficiato da eventuali vizi della precedente variante, neppure quando ne riproduca alcune prescrizioni.
  • Le censure relative a pregiudizi derivanti da accesso, traffico o circolazione devono essere supportate da elementi probatori idonei a dimostrare il concreto effetto lesivo imputabile agli atti urbanistici impugnati.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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