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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09251/2026 del 12/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo quadro per lavori di rinnovo e adeguamento di impianti ferroviari, attuato mediante cinque contratti applicativi. L'impresa appaltatrice aveva iscritto tre riserve: la prima per il mancato pagamento separato degli oneri della sicurezza, sostenendo che fossero già compresi nel corrispettivo; la seconda per maggiori oneri derivanti dal ritardo nel collaudo delle opere (oneri assicurativi, spese generali e perdita di chance); la terza per ulteriori oneri collegati al prolungamento dell'accordo quadro, tra cui interessi per ritardata restituzione della cauzione e mantenimento del management. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande dell'appaltatrice, riconoscendo il diritto al pagamento degli oneri di sicurezza e di alcune spese generali, e aveva rigettato la riconvenzionale della committente. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione la committente deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle clausole dell'accordo quadro, dell'atto integrativo e dei contratti applicativi, assumendo che gli oneri di sicurezza fossero inglobati nel prezzo; 2) violazione della normativa sugli oneri di sicurezza e mancata considerazione di un parere precontenzioso ANAC che, secondo la ricorrente, confermava la natura di costo interno dell'appalto e non di prestazione autonoma; 3) violazione delle norme sulle maggiori spese generali, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente presunto un danno da ritardo nel collaudo in un appalto eseguito su linee ferroviarie sempre in esercizio e non su un cantiere da consegnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una diversa interpretazione del complesso negoziale rispetto a quella, plausibile, accolta dai giudici di merito, i quali avevano dato un'interpretazione complessiva e conforme alle norme imperative che distinguono lavori e oneri di sicurezza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il parere ANAC invocato non risultava richiamato nella sentenza impugnata, non era stato allegato il necessario percorso processuale di deduzione, non era decisivo rispetto all'interpretazione del contratto e la censura sulla normativa richiamata restava solo enunciata. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile poiché, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà l'accertamento di fatto sulla sussistenza delle maggiori spese generali e sulla peculiare esecuzione dell'appalto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione all'ammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla cd. doppia conforme non operava, perché i motivi erano proposti ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non ex n. 5.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il controllo di legittimità investe la violazione o falsa applicazione di legge, non la mera richiesta di una diversa interpretazione del contratto o una rivalutazione del fatto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, che devono essere specificamente indicati e illustrati in che cosa siano stati disattesi.

  • d.P.R. n. 222/2003

    La violazione della norma non può essere utilmente dedotta se resta solo enunciata in rubrica senza concreta illustrazione nel motivo.

  • art. 28, comma 6, Condizioni Generali di Contratto

    La censura sulla disciplina delle maggiori spese generali è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto e non contro la corretta sussunzione giuridica.

  • artt. 5 e 25 d.m. n. 145/2000

    Richiamati insieme alle ulteriori norme sulle spese, ma senza un'effettiva censura di violazione di diritto idonea a superare l'accertamento di merito.

  • artt. 1223, 1226, 2697 e 2727 c.c.

    Il richiamo a danno, liquidazione equitativa, onere della prova e presunzioni è stato reputato insufficiente, perché la doglianza investiva in realtà il fatto e non la violazione di regole di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è questione di fatto riservata al giudice di merito: in cassazione non è ammissibile chiedere una semplice lettura alternativa delle clausole, se quella accolta in sentenza è plausibile e non viola specifici canoni ermeneutici.
  • Per dedurre utilmente la violazione delle regole di interpretazione contrattuale occorre indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato; il generico richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c. non basta.
  • Nel contenzioso sugli appalti pubblici, gli oneri di sicurezza possono essere letti in modo autonomo rispetto al corrispettivo dei lavori quando l'interpretazione complessiva del complesso negoziale, coerente con le norme imperative, valorizzi la distinzione tra prestazioni esecutive e costi della sicurezza.
  • Una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, ad esempio sulla sussistenza e quantificazione di maggiori spese generali o danni da ritardo.
  • Un atto o parere non richiamato nella sentenza impugnata non può essere valorizzato in cassazione senza indicare dove e quando sia stato introdotto e discusso nel processo, e comunque non può prevalere sull'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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