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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21270/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'unificazione in continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. di una serie di reati già definiti con sentenze irrevocabili. I motivi, in numero di tre, erano diretti a contestare la valutazione del giudice di merito sulla mancanza del medesimo disegno criminoso tra: una ricettazione di assegno bancario nel 2003, una ricettazione di autovettura nel 2005, detenzioni illegali di armi nel 2010 e nel 2014, nonché la partecipazione a una cosca mafiosa negli anni 2011 e 2012. La Corte rileva che le doglianze, nella sostanza, tendevano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti già accertati, senza indicare specifici elementi fattuali idonei a dimostrare una programmazione unitaria sin dall'origine; inoltre, le questioni giuridiche prospettate erano ritenute manifestamente infondate o generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi sulla continuazione in executivis, poiché mancavano elementi sintomatici della preventiva ideazione e programmazione unitaria dei reati successivi rispetto al primo episodio. La Corte ha anche escluso che la partecipazione all'associazione mafiosa potesse fungere da collante tra tutti i reati, essendo temporalmente distante dagli altri fatti e, per caratteristiche soggettive e oggettive, non configurabile come reati-fine del sodalizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi"

    La continuazione in executivis può essere riconosciuta solo se il condannato allega i reati da unificare e fornisce elementi specifici che rendano desumibile il medesimo disegno criminoso; non basta l'omogeneità del bene giuridico o una mera connessione fattuale astratta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per fondare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., incombe sul condannato l'onere di indicare specificamente i reati da unificare e di prospettare elementi concreti dai quali desumere una preventiva programmazione unitaria, anche con riferimento ai reati successivi.
  • La mera omogeneità del bene giuridico offeso o altri indici generici non sono sufficienti a fondare il vincolo della continuazione, se manca la prova di una ideazione e pianificazione iniziale comune.
  • Non è consentito utilizzare in sede di legittimità il ricorso per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già apprezzato dal giudice di merito o dell'esecuzione, quando la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità.
  • La partecipazione del condannato ad un'associazione mafiosa non può, di per sé, fungere da collante unificante di reati commessi in epoca sensibilmente diversa, specie se tali reati non risultano qualificabili come reati-fine del sodalizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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