Ordinanza n. 577/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Ceto prot. 274 del 13 gennaio 2025, ricevuto a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “intimazione alla interruzione delle opere e richiesta annullamento Scia. Riscontro a nota del 3 gennaio 2024 acclarata al protocollo comunale n. 37 in data 4 gennaio 2025” (doc. 1), in risposta alla diffida alla prosecuzione lavori / istanza di verifica di regolarità edilizia e urbanistica Scia prot. 8335 del 23 ottobre 2024 e suo annullamento presentata il 3 gennaio 2025 (doc. 2); - nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, collegato e consequenziale tra cui, per quanto occorrer possa, la Scia P.E. prot. 8335 del 23 ottobre 2024, completa di ogni allegato, consegnata con notifica a mani in data 24 dicembre 2024 (doc. da 3 a 16), ivi compreso la concessione Ferrovienord s.p.a. Registro Ufficiale n. 0004741 del 3 maggio 2024 (doc. 5), a seguito di istanza di accesso agli atti presentata il 25 novembre 2024 (doc. 17); - di ogni altro atto o documento ad esso presupposto, connesso, collegato o consequenziale; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 luglio 2025: - del provvedimento del Comune di Ceto prot. 4655 del 19 giugno 2025, ricevuto a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Riscontro a nota del 16/05/2025 acclarata al protocollo comunale n. 3743 in data 16/05/2025” (doc. 40), in risposta alla istanza di verifica di regolarità edilizia e urbanistica Scia prot. 8335 del 23/10/2024 e suo annullamento presentata il 31/03/2025 (doc. 41); - nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, collegato e consequenziale tra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione di deposito sismico prot. n. 9863 del 19/12/2024 (doc. 44) e relativa integrazione prot. 1332 del 18/02/2025 (doc. 45) nonché la SCIA in variante prot. 3174 del 23/04/2025 (doc. 46); - di ogni altro atto o documento ad esso presupposto, connesso, collegato o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell'istanza di verifica e annullamento di una SCIA edilizia, nonché successiva nota comunale attestante la conformità urbanistico-edilizia delle pratiche originaria e in variante
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la SCIA presentata dai proprietari confinanti per la demolizione di locali accessori e di una tettoia e la costruzione di un box seminterrato pertinenziale all'abitazione, nonché la successiva SCIA in variante. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 7 delle NTA del PGT per il mancato rispetto della distanza minima di tre metri dal fabbricato principale, il superamento del rapporto massimo di copertura di 1/15 della superficie libera residua e l'erronea applicazione della disciplina relativa ai ricoveri per autovetture. Hanno inoltre sostenuto che l'intervento costituisse una nuova costruzione, soggetta all'art. 27 delle NTA, con conseguente violazione delle distanze dai confini e tra fabbricati, dell'indice di edificabilità, delle prescrizioni sull'invarianza idraulica e della dotazione di parcheggi. È stata dedotta anche la necessità del permesso di costruire, anziché della SCIA, nonché l'insussistenza dei presupposti della pertinenzialità per le dimensioni, l'autonomo valore di mercato e l'incidenza sul carico urbanistico del manufatto. Con i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno contestato la nota comunale del 19 giugno 2025, deducendo illegittimità derivata e vizi propri: mancata repressione delle difformità rispetto alla SCIA originaria, illegittimo utilizzo della SCIA in variante in luogo del permesso di costruire in sanatoria, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione della terrazza progettata, anche sotto il profilo delle distanze e degli oneri concessori, nonché arbitraria modifica dei confini.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto che i presupposti di fatto fossero insufficientemente chiari e tecnicamente controversi, in particolare quanto allo stato dei luoghi antecedente all'intervento, alle caratteristiche del manufatto demolito, alle modifiche introdotte dalla SCIA originaria e dalla SCIA in variante, allo stato di ultimazione dei lavori, alle distanze dai confini e dalle pareti finestrate, alla distanza dal fabbricato principale, al rapporto tra maggiore superficie del nuovo manufatto e superficie libera residua, alla presenza di una terrazza praticabile e al pagamento degli oneri concessori. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione tecnica affidata al dirigente della competente Direzione del Comune di Bergamo, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà svolgere sopralluoghi, acquisire la documentazione necessaria, rispondere ai quesiti tecnici indicati nell'ordinanza e depositare la relazione finale entro il 20 ottobre 2026, dopo il contraddittorio con i consulenti tecnici di parte. L'acconto di 1.000 euro è stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti; le spese saranno regolate definitivamente con la sentenza o con separato provvedimento. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidata a un organismo pubblico, quando occorre accertare profili tecnici rilevanti per la decisione.
art. 7 NTA del PGT
Disciplina, secondo quanto prospettato dalle parti e da verificare tecnicamente, la realizzazione di ricoveri per autovetture anche sul confine, ponendo limiti di altezza, distanza dai cigli stradali, distanza dal fabbricato principale e rapporto massimo tra superficie del nuovo manufatto e superficie libera residua.
art. 27 NTA del PGT
È invocato dai ricorrenti quale disciplina applicabile alle nuove costruzioni, con prescrizioni su distanze dai confini e tra fabbricati e ulteriori parametri urbanistici.
Massime di principio
- Quando i presupposti tecnici di una controversia edilizia sono incerti e rilevanti per stabilire la qualificazione dell'intervento e il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- In una controversia relativa a una SCIA edilizia, la verifica della legittimità dell'intervento può richiedere l'accertamento comparativo dello stato dei luoghi ante operam, del progetto assentito, delle varianti e delle opere effettivamente realizzate.
- Ai fini della qualificazione di un manufatto come pertinenza edilizia o nuova costruzione, assumono rilievo, tra gli altri elementi tecnici da accertare, le dimensioni, il volume, la superficie, l'autonomo impatto urbanistico e il rapporto con l'edificio principale.
- La verifica del rispetto delle norme sulle distanze e dei limiti di copertura richiede l'accertamento concreto delle distanze dai confini e dalle pareti finestrate, della distanza dal fabbricato principale e della superficie libera residua antecedente all'intervento.
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