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Sentenza

Sentenza n. 6784/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio e del diritto della parte ricorrente di ottenere il visto.

Giustizia amministrativa202510160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata sulla richiesta di convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Ambasciata in ordine alla richiesta di convocazione necessaria per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio, chiedendo altresì l'accertamento del diritto a ottenere il visto. Il TAR ha precisato che l'oggetto effettivo della controversia era soltanto la mancata convocazione, poiché il ricorso dichiarava espressamente che non si contestava il mancato rilascio del visto entro novanta giorni. In assenza di una domanda di visto formalmente presentata, non era configurabile un silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di visto né era possibile pronunciarsi sul diritto al conseguimento del visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Nel corso del giudizio, la documentazione depositata dal Ministero ha dimostrato che l'Ambasciata aveva convocato il ricorrente per il 13 ottobre 2025; la parte ricorrente ha confermato tale circostanza nella memoria del 10 aprile 2026. La convocazione ha fatto venir meno l'inerzia contestata e, conseguentemente, l'interesse alla decisione di merito sull'azione avverso il silenzio. Il TAR non ha pronunciato sul diritto a ottenere il visto, non essendo stata formalmente presentata la relativa domanda. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, previa comunicazione della possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    La parte ricorrente deve essere previamente avvisata della possibile definizione del giudizio secondo una ragione diversa da quella prospettata; nel caso concreto, il TAR ha dato rituale avviso della possibile declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere su una domanda formalmente presentata; prima della formalizzazione della domanda di visto non è configurabile il silenzio sull'istanza di rilascio del visto né può essere accertato il diritto al suo conseguimento.
  • La convocazione dell'interessato da parte dell'autorità consolare, quando costituisce l'adempimento richiesto per formalizzare la domanda di visto, fa venir meno l'inerzia oggetto dell'azione avverso il silenzio e determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione di merito.
  • Quando l'amministrazione adempie nel corso del giudizio all'obbligo di convocazione contestato, il ricorso avverso il silenzio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, senza che il giudice possa estendere la decisione al merito della successiva domanda di visto non ancora formalmente presentata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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