Sentenza del 03/03/2017 n. 5412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 1997, l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e l'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sulle indennità di fine rapporto, per complessive Lire 1.236.112.000, oltre alle sanzioni. La società ha impugnato l'accertamento e la successiva sentenza d'appello, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza o tardività della notifica dell'appello dell'Ufficio, l'avvenuta presentazione della dichiarazione, la decadenza dell'accertamento e l'efficacia di varie forme di condono previste dalla legge n. 289 del 2002. La società aveva inoltre ottenuto dalla Commissione tributaria regionale la revocazione della sentenza d'appello, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto inesistente la domanda di condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di revocazione, rilevando che l'asserito errore sulla presenza in atti della domanda di condono non era essenziale né decisivo: la sentenza revocata aveva infatti ritenuto inefficace il condono anche nell'ipotesi in cui fosse stato effettivamente presentato. La sentenza di revocazione è stata quindi cassata senza rinvio. È stato inoltre rigettato il ricorso principale della società. La notifica dell'appello presso il precedente domicilio del difensore è stata qualificata come nulla, non inesistente, e sanata dalla costituzione della società con effetto retroattivo; la dichiarazione del sostituto d'imposta è stata considerata omessa per mancanza di prova della ricezione da parte dell'ufficio competente; le censure sulla decadenza dell'accertamento e sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili o infondate. È stata ritenuta inefficace anche la prospettata definizione agevolata, non essendo provato il pagamento delle ritenute e sussistendo cause ostative previste dalla legge sul condono. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in euro 10.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, artt. 141, 160 e 330
La notifica dell'impugnazione eseguita presso il precedente domicilio eletto del difensore, con consegna dell'atto a persona collegata allo studio, non è inesistente ma nulla; la nullità può essere sanata dalla costituzione del destinatario.
Codice di procedura civile, art. 327
La sanatoria della nullità della notifica dell'impugnazione opera ex tunc; una volta intervenuta, gli effetti risalgono alla data di spedizione dell'atto, impedendo la formazione del giudicato per decorso del termine.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 9, 12 e 43
La dichiarazione presentata a un ufficio diverso da quello competente si considera presentata quando perviene all'ufficio competente. La mera spedizione a un indirizzo generico del Ministero delle finanze non prova tale ricezione. In caso di omessa dichiarazione trova applicazione il termine più lungo per la notifica dell'accertamento.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 9-bis, 9, comma 14, 9, comma 10, 10 e 15
Le diverse forme di condono hanno presupposti ed effetti distinti. Il condono di cui all'art. 9-bis richiede il pagamento delle ritenute operate per essere efficace; il condono tombale può essere escluso da specifiche cause ostative, tra cui quelle previste dall'art. 9, comma 14. La definizione di un processo verbale di constatazione produce effetti solo nei limiti delle violazioni effettivamente comprese e dell'importo versato.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto essenziale e decisivo, cioè causalmente determinante rispetto alla decisione. Non sussiste quando, anche eliminando l'errore, la decisione avrebbe avuto il medesimo fondamento.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 4
Quando viene meno il presupposto della sentenza impugnata e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57, 64 e 67
In appello non sono ammesse domande nuove, ma sono ammesse argomentazioni difensive relative all'efficacia o all'inefficacia di una definizione agevolata. La revocazione tributaria resta soggetta ai presupposti dell'errore revocatorio e, una volta pronunciata, il giudice deve rispettare i limiti del relativo giudizio.
Massime di principio
- Una notifica effettuata a un precedente domicilio professionale non è automaticamente inesistente: se esiste un collegamento materiale con il destinatario e l'atto è stato consegnato a una persona riferibile allo studio, il vizio tende a essere qualificato come nullità sanabile.
- La costituzione in giudizio della parte destinataria sana la nullità della notifica dell'impugnazione con effetto retroattivo, facendo salvi gli effetti processuali dalla data originaria di spedizione.
- Per dimostrare la presentazione di una dichiarazione fiscale non basta provare la spedizione a un destinatario generico: occorre dimostrare la ricezione da parte dell'ufficio competente, secondo le regole vigenti.
- Le eccezioni relative alla decadenza dell'accertamento dipendono dal presupposto fattuale della presentazione o omissione della dichiarazione; se il giudice esclude la presentazione, non è possibile fondare la censura sulla disciplina prevista per le dichiarazioni regolarmente presentate.
- Le definizioni agevolate devono essere valutate in base alla specifica norma applicata, ai pagamenti effettuati e alle eventuali cause ostative. Non è sufficiente invocare genericamente un condono per ottenere l'estinzione dell'imposta o delle sanzioni.
- L'errore di fatto utile alla revocazione deve essere decisivo: se la sentenza contiene comunque una motivazione autonoma che conduce allo stesso risultato, l'errore materiale sulla presenza di un documento non giustifica la revocazione.
- In cassazione le censure devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi fondati su presupposti non decisivi o estranei alla motivazione possono essere dichiarati inammissibili.
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